Art. 3. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso 1. Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le vacanze, almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 3. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza.
Nota all'art. 3: - Il testo degli artt. 93 e 94 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e' cosi' formulato: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio". "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato."