Art. 3.
                        Possesso dei requisiti
                     ed esclusione dal concorso
  1.  Sono  ammessi  al  concorso gli  appartenenti  al  ruolo  degli
operatori   e   collaboratori    tecnici   provenienti   da   profili
professionali  omogenei  a  quello  per cui  concorrono  che  abbiano
compiuto, al  31 dicembre  dell'anno cui  si riferiscono  le vacanze,
almeno quattro anni di effettivo servizio.
  2.  Sono esclusi  dal concorso  coloro che  nel biennio  precedente
abbiano   riportato   sanzioni    disciplinari   piu'   gravi   della
deplorazione.
  3. E'  inoltre escluso dal  concorso, a norma dell'articolo  93 del
decreto del  Presidente della  Repubblica 10 gennaio  1957, n.  3, il
personale  sospeso  cautelarmente  dal servizio,  ferma  restando  la
previsione  contenuta  nell'articolo  94  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica.
  4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e'
disposta  con decreto  motivato del  capo della  Polizia -  direttore
generale della Pubblica sicurezza.
 
                                Nota all'art. 3:
            -  Il  testo   degli artt. 93 e 94 del  testo unico delle
          disposizioni concernenti lo  statuto degli impiegati civili
          dello Stato approvato con  decreto  del Presidente    della
          Repubblica  n. 3/1957  e'  cosi' formulato:
            "Art.  93 (Esclusione   dagli esami e dagli  scrutini). -
          L'impiegato sospeso ai sensi  degli    artt.  91  e  92  e'
          escluso  dagli esami o dagli scrutini di promozione.
            Quando  l'impiegato  e' stato  deferito al giudizio della
          Commissione di disciplina  il Ministro, anche   se  non  ha
          disposto    la  sospensione cautelare,   puo', sentito   il
          consiglio      d'amministrazione,   escludere   l'impiegato
          dall'esame o dallo scrutinio".
            "Art.    94   (Ammissione   agli   esami   dell'impiegato
          prosciolto   da addebiti   disciplinari).  -    L'impiegato
          escluso    dall'esame che   sia stato   prosciolto  da ogni
          addebito   disciplinare   o punito   con    la  censura  e'
          ammesso   al primo esame successivo e,  qualora riporti una
          votazione in virtu' della quale sarebbe  stato  promovibile
          se  ottenuta  nell'esame   originario, e'  collocato  nella
          graduatoria di  questo, tenuto   conto   della    votazione
          stessa,  ed   e'   promosso,  anche  in soprannumero  salvo
          riassorbimento,  con   decorrenza  a  tutti   gli  effetti,
          con  esclusione  delle    competenze  gia'  maturate, dalla
          stessa data con   la quale  sarebbe  stata    conferita  la
          promozione in  base al detto esame.
            L'impiegato  ammesso    all'esame  di cui al   precedente
          comma, qualora non  abbia raggiunto  una votazione  tale da
          consentirgli di  essere promosso nel primo esame ma   abbia
          conseguito  una votazione superiore all'ultimo dei promossi
          di  uno  dei  successivi    esami,  viene  iscritto   nella
          graduatoria  nella   quale puo' trovare utile  collocazione
          ed e' promosso con   la medesima   anzianita'  degli  altri
          impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato."