Art. 5. Composizione della commissione 1. La commissione del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata ed e' composta da due membri con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata. 2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata. Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 337/1982, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno, nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnicoscientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario: 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 2) ruolo dei revisori tecnici; 3) ruolo dei periti tecnici, 4) ruolo dei direttori tecnici; 5) ruolo dei dirigenti tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia piu' rappresentative sul piano nazionale. Della commissione fanno parte, altresi, un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione puo' essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti".