Art. 5.
                    Composizione della commissione
  1. La commissione del concorso  e' composta da un presidente scelto
tra i funzionari con qualifica  non inferiore a dirigente superiore o
equiparata ed e' composta da due membri con qualifica non inferiore a
direttore tecnico principale o equiparata.
  2. La commissione  e' integrata da uno o piu'  esperti per ciascuno
dei  settori  tecnici  indicati   nell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  24  aprile 1982,  n.  337, scelti,  ove
possibile,  tra il  personale  appartenente ai  ruoli dirigenziali  o
direttivi della Polizia di Stato.
  3.  Le funzioni  di segretario  sono svolte  da un  funzionario con
qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.
                                Nota all'art. 5:
            Il  testo dell'art. 1 del  D.P.R. n. 337/1982, cosi' come
          modificato dall'art. 5  del decreto legislativo  12  maggio
          1995, n. 197,  e' il seguente:
            "Art.  1    (Istituzione dei   ruoli). - Per  le esigenze
          operative di polizia  e,  in generale,  di   supporto   del
          Ministero     dell'interno,  nonche',    fatte    salve  le
          predette  esigenze,  della Presidenza  del Consiglio    dei
          Ministri,    in  relazione   all'ultimo comma   dell'art. 1
          della  legge    1  aprile  1981,  n.     121,   nell'ambito
          dell'Amministrazione  della    pubblica    sicurezza   sono
          istituiti   i   seguenti   ruoli   del personale      della
          Polizia      di     Stato     che      svolge     attivita'
          tecnicoscientifica  o  tecnica,  attinente    ai    settori
          di      polizia   scientifica,   di  telecomunicazioni,  di
          informatica,  di  motorizzazione,  di  equipaggiamento,  di
          accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario:
              1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
              2) ruolo dei revisori tecnici;
              3) ruolo dei periti tecnici,
              4) ruolo dei direttori tecnici;
              5) ruolo dei dirigenti tecnici.
            Le   relative  dotazioni  organiche  sono  fissate  nella
          allegata tabella A.
            I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli
          operatori e collaboratori,  dei revisori,   dei periti    e
          dei    direttori  tecnici  sono    individuati    da    una
          commissione  istituita  con  decreto  del Presidente    del
          Consiglio  dei    Ministri,    su   proposta del   Ministro
          dell'interno, di  concerto con il   Ministro del  tesoro  e
          il  Ministro  per  la funzione   pubblica, e composta da un
          Sottosegretario di Stato all'interno,  che la  presiede,  o
          per sua   delega   da un   dirigente generale  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro
          dirigenti  in servizio  presso il Dipartimento e da quattro
          rappresentanti  del  personale  dei  ruoli  della   Polizia
          di   Stato designati    dalle   organizzazioni    sindacali
          di   polizia   piu' rappresentative sul piano nazionale.
            Della  commissione  fanno  parte, altresi, un funzionario
          dell'ufficio del Ministro per la funzione   pubblica  e  un
          funzionario del Ministero del tesoro.
            La  commissione  puo'  essere  integrata    da  dirigenti
          tecnici di altre amministrazioni dello Stato.
            Le   decisioni della    commissione    sono  valide    se
          adottate  con    la  presenza di almeno   la meta' dei suoi
          componenti e  a maggioranza dei presenti".