Art. 6. T i t o l i 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 20; b) qualita' delle mansioni svolte - con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta - da rapportarsi a due fasce di valutazione concernenti, rispettivamente: 1) servizi che comportano responsabilita' di guida e di controllo tecnicopratico di personale sottordinato; 2) servizi non riconducibili alla precedente fascia, fino a punti 20; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro o che presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 10; d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, alle abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 20; e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 10; f) speciali riconoscimenti, fino a punti 10; g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10. 2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresi' i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. 3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e ogni altra indicazione utile afferente il concorso. 4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.