Art. 7. Formazione ed approvazione delle graduatorie 1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato e' dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli. 2. Effettuata la valutazione dei titoli, sono compilate tante graduatorie quante sono i profili professionali individuati nel bando di concorso. 3. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio, l'eta'. 4. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso tenuto conto della riserva dei posti in favore del personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato. 5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.