Art. 7.
             Formazione ed approvazione delle graduatorie
  1.  Il punteggio  complessivo di  ciascun candidato  e' dato  dalla
somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
  2.  Effettuata  la valutazione  dei  titoli,  sono compilate  tante
graduatorie quante sono i profili professionali individuati nel bando
di concorso.
  3. A  parita' di punteggio ha  la precedenza il concorrente  con la
qualifica  piu'  elevata  e,  a  parita'  di  qualifica,  prevalgono,
nell'ordine,  l'anzianita' di  qualifica,  l'anzianita' di  servizio,
l'eta'.
  4. Con  decreto del capo  della Polizia - Direttore  generale della
Pubblica  sicurezza, riconosciuta  la  regolarita' del  procedimento,
sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori
del  concorso tenuto  conto della  riserva  dei posti  in favore  del
personale con qualifica di collaboratore  tecnico capo. Con lo stesso
decreto  i   vincitori  del   concorso  sono  inseriti   in  un'unica
graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
  5.  Il decreto  di approvazione  delle graduatorie  di merito  e di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno.