Art. 2.
 Modifiche  alla  normativa  in  materia  di  semplificazione  degli
                    adempimenti dei contribuenti
  1. Al decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12:
  1) nel comma  3, sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: "e le
scelte effettuate in occasione  della presentazione delle stesse. Per
gli altri  soggetti di cui  all'articolo 12, comma 1,  terzo periodo,
del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
600,  e  del  comma  2  del medesimo  articolo  12,  come  sostituito
dall'articolo  7 del  presente decreto,  l'obbligo di  trasmettere le
dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999.";
    2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5. Con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri, su
proposta del Ministro competente,  possono essere modificati, tenendo
conto delle esigenze  generali dei contribuenti, dei  sostituti e dei
responsabili    d'imposta    o     delle    esigenze    organizzative
dell'amministrazione,  i termini  riguardanti  gli adempimenti  degli
stessi soggetti, relativi  a imposte e contributi di  cui al presente
decreto, prevedendo l'applicazione  di una maggiorazione ragguagliata
allo 0,50  per cento mensile  a titolo di interesse  corrispettivo in
caso di differimento del pagamento. In sede di prima applicazione non
si fa luogo alla predetta  maggiorazione per i primi quindici giorni;
le  somme   dovute  in  base  alla   dichiarazione  annuale  relativa
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque
allo Stato entro il 31 marzo 1998.";
    b) all'articolo 17:
  1) nel comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
  "hbis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese,  istituita  con decreto-legge  30  settembre  1992, n.  394,
convertito, con modificazioni, dalla legge  26 novembre 1992, n. 461,
e del contributo al Servizio  sanitario nazionale di cui all'articolo
31 della  legge 28 febbraio  1986, n.  41, come da  ultimo modificato
dall'articolo  4   del  decreto-legge   23  febbraio  1995,   n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.";
    2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Non  sono ammessi alla  compensazione di  cui al comma  2 i
crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte
delle  societa' e  degli enti  che  si avvalgono  della procedura  di
compensazione  della  predetta  imposta  a  norma  dell'ultimo  comma
dell'articolo  73  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633.";
    c) all'articolo 25:
  1) nel  comma 1,  primo periodo, le  parole: "dall'anno  1998" sono
sostituite dalle seguenti: "dal mese di maggio 1998";
  2) nel comma 4, il secondo  periodo e' sostituito del seguente: "La
garanzia  e' prestata  ai sensi  dell'articolo 38-bis,  comma 1,  del
decreto del  Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,  n. 633.";
nel medesimo comma il quarto periodo e' soppresso.
  2. Nella  lettera b) del comma  1 dell'articolo 33 del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, come modificata
dall'articolo  11, comma  4, lettera  c), del  decreto legislativo  9
luglio 1997,  n. 241, dopo le  parole: "entro il 15  marzo di ciascun
anno", sono aggiunte  le seguenti: "ovvero entro  il termine previsto
per  il  pagamento delle  somme  dovute  in base  alla  dichiarazione
unificata annuale,  maggiorando le somme da  versare degli interessi,
nella misura  dello 0,50 per cento  per ogni mese o  frazione di mese
successivo alla predetta data.".
  3.  Resta comunque  ferma la  disposizione di  cui all'articolo  3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo    dell'art.  12  del  decreto legislativo 9
          luglio  1997,  n.     241,     recante       "Norme      di
          semplificazione   degli    adempimenti  dei contribuenti in
          sede di dichiarazione    dei  redditi  e  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto,   nonche' di modernizzazione del  sistema
          di  gestione  delle   dichiarazioni.",   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 12    (Decorrenza).  -  1.    Le  disposizioni  del
          presente  capo si applicano  alle dichiarazioni  presentate
          a  decorrere dal  1 gennaio 1999, salvo quanto previsto nei
          commi seguenti.
            2.    La  dichiarazione    unificata    annuale, di   cui
          all'art. 12  del decreto del   Presidente della  Repubblica
          29  settembre  1973,    n.  600, sostituito dall'art. 7 del
          presente decreto, deve essere presentata:
            a)  dalle  persone  fisiche,  ai soli  fini  fiscali,   a
          decorrere dall'anno 1998;
            b)  dai  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche, a decorrere dall'anno 2000.
            3. I centri autorizzati di assistenza    fiscale  per  le
          imprese  e  per i    lavoratori  dipendenti   e  pensionati
          devono  trasmettere   le dichiarazioni  in  via  telematica
          a    partire    dall'anno    1998,    ivi  comprese      le
          dichiarazioni    previste   dall'art. 78,  comma 10,  della
          legge 30  dicembre 1991, n. 413  e le scelte effettuate  in
          occasione della   presentazione delle   stesse.    Per  gli
          altri    soggetti  di    cui  all'art.  12,  comma 1, terzo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  e del comma 2 del medesimo art.
          12, come   sostituito dall'art. 7   del  presente  decreto,
          l'obbligo  di  trasmettere    le  dichiarazioni    in   via
          telematica decorre  dall'anno 1999.
            4.  Per   l'anno  1998,   le  dichiarazioni   predisposte
          mediante  l'utilizzo    dei  sistemi    informatici    sono
          consegnate          o    spedite        per    raccomandata
          all'amministrazione finanziaria   mentre   le altre    sono
          presentate per  il tramite  di una  banca o  di un  ufficio
          dell'Ente  poste    italiane,  convenzionati,    secondo le
          modalita' stabilite   nel decreto di  cui  all'art.  8  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600. In caso di presentazione  per  il  tramite  di  una
          banca  o    di    un    ufficio postale   si   applicano le
          disposizioni  stabilite   dall'art. 12  del citato  decreto
          n. 600  del 1973,  come sostituito dall'art. 7 del presente
          decreto.
            5.  Con   decreto del   Presidente   del   Consiglio  dei
          Ministri,    su  proposta del Ministro competente,  possono
          essere modificati, tenendo conto delle esigenze    generali
          dei   contribuenti,  dei    sostituti  e  dei  responsabili
          d'imposta     o      delle      esigenze      organizzative
          dell'amministrazione,      i  termini    riguardanti    gli
          adempimenti  degli stessi soggetti, relativi   a imposte  e
          contributi   di     cui  al  presente  decreto,  prevedendo
          l'applicazione  di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50
          per cento mensile  a titolo di interesse  corrispettivo  in
          caso  di  differimento  del  pagamento.  In  sede  di prima
          applicazione non si fa luogo alla predetta    maggiorazione
          per  i  primi quindici giorni; le  somme   dovute  in  base
          alla    dichiarazione   annuale   relativa all'imposta  sul
          valore  aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo
          Stato entro il 31 marzo 1998".
            - Il  testo dell'art. 17 del  decreto legislativo n.  241
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 17  (Oggetto). -  1. I contribuenti    titolari  di
          partita  IVA eseguono   versamenti unitari  delle  imposte,
          dei contributi   dovuti all'INPS e   delle  altre  somme  a
          favore   dello   Stato,   delle     regioni  e  degli  enti
          previdenziali, con  eventuale compensazione   dei  crediti,
          dello  stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
          risultanti dalle    dichiarazioni    e    dalle     denunce
          periodiche      presentate  successivamente  alla  data  di
          entrata     in  vigore  del   presente   decreto.      Tale
          compensazione   deve  essere   effettuata  entro  la   data
          di presentazione della dichiarazione successiva.
            2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
          crediti e i debiti relativi:
            a)  alle    imposte  sui   redditi e alle   ritenute alla
          fonte  riscosse  mediante  versamento    diretto  ai  sensi
          dell'art. 3, primo  comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
            b)  all'imposta  sul    valore aggiunto dovuta ai   sensi
          degli articoli 27 e 33 del decreto del    Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633 (28), e quella dovuta
          dai soggetti di cui all'art. 74;
            c)   alle  imposte   sostitutive  delle    imposte    sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto;
            d) all'imposta prevista  dall'art. 3, comma 143,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
            dbis)    all'addizionale    regionale   all'imposta   sul
          reddito  delle persone fisiche;
            e)  ai contributi  previdenziali  dovuti da  titolari  di
          posizione  assicurativa     in     una    delle    gestioni
          amministrate   da   enti previdenziali, comprese  le  quote
          associative;
            f)  ai  contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori  di    lavoro    e    dai      committenti    di
          prestazioni   di  collaborazione coordinata e  continuativa
          di cui  all'art. 49, comma 2,  lettera a), del testo  unico
          delle  imposte    sui  redditi,  approvato  con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
            g) ai premi   per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali  dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            h) agli  interessi previsti in  caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20;
            hbis) al saldo per il  1997 dell'imposta  sul  patrimonio
          netto  delle  imprese,   istituita   con decreto-legge   30
          settembre  1992, n.   394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo  al
          servizio  sanitario  nazionale  di    cui all'art. 31 della
          legge 28   febbraio   1986,   n.  41,    come    da  ultimo
          modificato  dall'art.  4    del decreto-legge 23   febbraio
          1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          marzo 1995, n. 85.
            2-bis. Non  sono ammessi  alla compensazione  di cui   al
          comma    2  i  crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle  societa' e  degli enti  che
          si avvalgono   della procedura   di  compensazione    della
          predetta   imposta   a  norma  dell'ultimo  comma dell'art.
          73 del  decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 ".
            - Il  testo dell'art. 25 del  decreto legislativo n.  241
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            " Art.  25 (Decorrenza e garanzie).  - 1. Il regime   dei
          versamenti   unitari   entra   in   funzione  per  tutti  i
          contribuenti a  partire  dal  mese  di  maggio  1998.  Sono
          ammessi alla compensazione:
            a)  dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita
          IVA;
            b)   dall'anno  1999    le  societa'    di  persone    ed
          equiparate  ai fini fiscali;
            c)  dall'anno  2000  i soggetti   all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche.
            2. Il   limite massimo   dei crediti  d'imposta    e  dei
          contributi   che  possono  essere    compensati,  e',  fino
          all'anno 2000, fissato   in lire 500  milioni  per  ciascun
          periodo d'imposta.
            3.    Con   decreto del   Presidente   del  Consiglio dei
          Ministri,   su proposta del Ministro  delle  finanze,    di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,    possono essere
          modificati  i  termini di  cui  al comma  1, lettere a), b)
          e c), tenendo   conto delle  esigenze  organizzative  e  di
          bilancio.
            4.   I   contribuenti   titolari   di   partita  IVA  non
          ammessi   alla compensazione o,  seppure  ammessi,  per  la
          parte  che non trova capienza nella compensazione, pur  nel
          rispetto del limite di cui  al comma 2,  possono  ricorrere
          alla    procedura  di rimborso prevista   dal titolo II del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          adottato  con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro
          delle  finanze.  ''La  garanzia  e'   prestata   ai   sensi
          dell'art.  38-bis,  comma  1,  del decreto del   Presidente
          della   Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633''.    La
          garanzia  e'  prestata  in   favore dell'ufficio tributario
          competente al  rimborso    e    copre    qualsiasi  credito
          vantato   dall'ufficio  stesso, indipendentemente dall'atto
          in base  al quale  la garanzia  e' stata prestata".
            - Il testo dell'art. 33, comma 1,  del D.P.R. n. 633  del
          1972, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  33    (Semplificazioni per i contribuenti   minori
          relative alle liquidazioni   e ai   versamenti). -    1.  I
          contribuenti   che     nell'anno  solare  precedente  hanno
          realizzato   un   volume   d'affari   non    superiore    a
          trecentosessanta  milioni    di lire per  le imprese aventi
          per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti
          e professioni, ovvero di   lire   un   miliardo   per    le
          imprese   aventi   per  oggetto  altre attivita',   possono
          optare,  dandone   comunicazione    all'ufficio  competente
          nella   dichiarazione relativa all'anno  precedente, ovvero
          nella dichiarazione di inizio attivita':
            a) per  l'annotazione delle liquidazioni  periodiche    e
          dei relativi versamenti entro il  giorno 5 del secondo mese
          successivo  a  ciascuno dei   primi tre  trimestri  solari;
          qualora   l'imposta   non  superi    il  limite  di    lire
          cinquantamila  il  versamento    dovra'  essere  effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
            b)  per il  versamento dell'imposta  dovuta  entro il  15
          marzo  di ciascun anno ovvero entro il    termine  previsto
          per  il  pagamento  delle somme    dovute  in    base  alla
          dichiarazione  unificata    annuale, maggiorando  le  somme
          da  versare  degli interessi,  nella misura dello 0,50  per
          cento  per ogni  mese o  frazione di  mese successivo  alla
          predetta data".
            - Il testo del comma 136 dell'art. 3 della legge  n.  662
          del 1996 e' il seguente:
            "136.     Al  fine    della  razionalizzazione   e  della
          tempestiva semplificazione delle  procedure  di  attuazione
          delle  norme  tributarie, gli    adempimenti  contabili   e
          formali     dei   contribuenti      sono  disciplinati  con
          regolamenti  da  emanare    ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,    n.  400,  tenuto   conto
          dell'adozione  di nuove   tecnologie  per  il   trattamento
          e  la  conservazione  delle informazioni e del  progressivo
          sviluppo degli studi di settore".