Art. 3. Modifiche alla normativa sul riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese. 1. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo le parole: "domiciliati in Paesi", sono inserite le seguenti: "diversi da quelli".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 466 del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 che, nel corso del periodo d'imposta, potevano considerarsi controllanti, in base all'art. 2359 del codice civile, di soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano, in aggiunta alle disposizioni degli articoli 1 e 2, anche quelle del presente articolo. 2. La variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, e' ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio. 3. La variazione in aumento che residua non ha altresi' effetto fino a concorrenza: a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste; b) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996; c) dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996". - Il decreto ministeriale 4 settembre 1996, reca: "Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 466 del 1997: "Art. 1. - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso. 2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio. 3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non puo' determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresi' nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento non puo' comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo. 5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati".