Art. 3.
Modifiche alla  normativa sul riordino delle  imposte personali sul
  reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.
  1.  Nella  lettera b)  del  comma  3  dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo le parole: "domiciliati in
Paesi", sono inserite le seguenti: "diversi da quelli".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo dell'art. 3  del decreto  legislativo n. 466
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  3. -   1. Ai soggetti di  cui al comma 1 dell'art.
          1  che,  nel  corso  del     periodo  d'imposta,   potevano
          considerarsi    controllanti,  in  base  all'art.  2359 del
          codice civile,   di soggetti di cui  al  medesimo  comma  1
          dell'art.  1  o  che   sono controllati, anche insieme   ad
          altri soggetti, dallo  stesso controllante   si  applicano,
          in    aggiunta alle disposizioni  degli  articoli  1  e  2,
          anche  quelle  del  presente articolo.
            2. La variazione in aumento di  cui all'art. 1, comma  4,
          e'  ridotta di   un  importo   pari   ai  conferimenti   in
          denaro       effettuati,  successivamente   alla   chiusura
          dell'esercizio  in  corso al 30 settembre 1996, a favore di
          soggetti  controllati,  o  sottoposti  al   controllo   del
          medesimo     controllante,  ovvero    divenuti    tali    a
          seguito   del conferimento. La   riduzione prescinde  dalla
          persistenza    del  rapporto  di  controllo  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio.
            3. La   variazione in    aumento  che  residua    non  ha
          altresi' effetto fino a concorrenza:
            a)    dei    conferimenti   in  denaro  provenienti    da
          soggetti   non residenti,   se controllati   da    soggetti
          residenti,    qualora  non   sia stato ottenuto il   parere
          favorevole del comitato   istituito ai sensi  dell'art.  21
          della  legge  30  dicembre   1991, n. 413, nelle  forme ivi
          previste;
            b) dei  conferimenti in denaro provenienti   da  soggetti
          domiciliati  in   Paesi   diversi da  quelli  indicati  nel
          decreto  ministeriale  4 settembre 1996;
            c) dell'incremento   dei crediti di  finanziamento    nei
          confronti dei soggetti di cui al comma 1  rispetto a quelli
          risultanti  dal bilancio relativo all'esercizio in corso al
          30 settembre 1996".
            - Il   decreto ministeriale   4 settembre    1996,  reca:
          "Elenco  degli  Stati con  i quali e' attuabile  lo scambio
          di informazioni  ai sensi delle convenzioni  per evitare le
          doppie imposizioni sul  reddito in vigore con la Repubblica
          italiana".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    1  del  decreto
          legislativo  n. 466 del 1997:
            "Art.    1.    -    1.   Il reddito   complessivo   netto
          dichiarato  dalle societa' e  dagli enti indicati nell'art.
          87, comma 1, lettere   a)  e  b),  del  testo  unico  delle
          imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente
          della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,   e'
          assoggettabile  all'imposta    sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  con l'aliquota   del   19   per  cento  per  la
          parte  corrispondente  alla remunerazione  ordinaria  della
          variazione   in  aumento del  capitale investito rispetto a
          quello esistente alla chiusura dell'esercizio in  corso  al
          30    settembre  1996.  La  presente  disposizione   non si
          applica nei casi  previsti dall'art.  125 del testo   unico
          delle   imposte sui redditi. Se  il periodo  di imposta  e'
          superiore  o inferiore   ad un anno,   la    variazione  in
          aumento  va  ragguagliata alla  durata  del periodo stesso.
            2.  La  remunerazione  ordinaria  di  cui   al comma 1 e'
          determinata con decreto del Ministro    delle  Finanze,  di
          concerto  con   il Ministro del tesoro, da emanare entro il
          31   marzo di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei  rendimenti
          finanziari   medi   dei titoli  obbligazionari  pubblici  e
          privati, aumentabili  fino al 3   per cento a  titolo    di
          compensazione del maggior rischio.
            3.   L'applicazione   della  disposizione  del  comma   1
          non    puo'  determinare  un'aliquota  media   dell'imposta
          inferiore  al  27 per cento.  La parte di  reddito che, per
          effetto    dell'applicazione  del  presente  comma,     non
          fruisce  dell'aliquota   ridotta   di  cui  al comma  1  e'
          computata  in   aumento   del      reddito   assoggettabile
          all'aliquota  ridotta dei  periodi  di imposta  successivi,
          ma  non  oltre il  quinto.  Il medesimo riporto  a nuovo si
          applica  altresi' nel caso di  assenza o  insufficienza  di
          reddito imponibile.
            4. Ai  fini dell'applicazione  del comma  1, il  capitale
          investito  esistente alla chiusura dell'esercizio in  corso
          al 30 settembre 1996 e' costituito dal  patrimonio    netto
          risultante  dal  relativo  bilancio,  senza  tener    conto
          dell'utile    del  medesimo  esercizio.     Rilevano   come
          variazioni   in aumento  i conferimenti  in denaro  nonche'
          gli  utili accantonati a riserva ad  esclusione  di  quelli
          destinati  a riserve non disponibili  costituite  a  fronte
          di  plusvalenze  derivanti  dalla valutazione effettuata  a
          norma  dell'art. 2426, comma  1, n.  4, del codice  civile;
          come   variazioni   in diminuzione   le    riduzioni    del
          patrimonio    netto con  attribuzione, a  qualsiasi titolo,
          ai  soci    o  partecipanti.  In   ciascun   esercizio   la
          variazione  in  aumento  non  puo' comunque   eccedere   il
          patrimonio    netto  risultante   dal   relativo  bilancio,
          escluso l'utile del medesimo periodo.
            5.  Gli   incrementi derivanti da  conferimenti in denaro
          rilevano a partire    dalla    data     del     versamento;
          quelli    derivanti dall'accantonamento di utili a  partire
          dall'inizio  dell'esercizio in cui le relative riserve sono
          formate.  I  decrementi  rilevano  a  partire   dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati".