Art. 4.
                       Modifiche alla normativa
             in materia di redditi da lavoro dipendente
  1.  All'articolo 48,  comma 2,  lettera c),  del testo  unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come modificato dall'articolo 3
del decreto legislativo 2 settembre 1997,  n. 314, dopo le parole: "e
le indennita'  sostitutive", sono aggiunte le  seguenti: "corrisposte
agli  addetti ai  cantieri  edili, ad  altre  strutture lavorative  a
carattere  temporaneo o  ad unita'  produttive ubicate  in zone  dove
manchino strutture o servizi di ristorazione".
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il testo   del comma 2, lettera b), dell'art.  48, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre 1986,
          n.    917,    pubblicato  nel    supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale n. 302 del 31    dicembre  1986,  come
          modificata dal presente decreto, e' il seguente:
             "2. Non concorrono a formare il reddito:
              a) (omissis);
              b) (omissis);
            c)    le somministrazioni  di vitto  da parte  del datore
          di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
          dal datore di  lavoro  o  gestite    da  terzi,  o,    fino
          all'importo  complessivo    giornaliero di lire 10.240,  le
          prestazioni e le  indennita' sostitutive  corrisposte  agli
          addetti  ai    cantieri    edili,  ad    altre    strutture
          lavorative    a  carattere    temporaneo  o     ad   unita'
          produttive  ubicate    in  zone   dove manchino strutture o
          servizi di ristorazione;".