Art. 4. Modifiche alla normativa in materia di redditi da lavoro dipendente 1. All'articolo 48, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo le parole: "e le indennita' sostitutive", sono aggiunte le seguenti: "corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".
Nota all'art. 4: - Il testo del comma 2, lettera b), dell'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, come modificata dal presente decreto, e' il seguente: "2. Non concorrono a formare il reddito: a) (omissis); b) (omissis); c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;".