Art. 5.
                 Modifiche alla disciplina in materia
            di soppressione dei servizi autonomi di cassa
  1. Al decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 237, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) nell'articolo  6, comma  3, primo periodo,  dopo le  parole: "e'
effettuata", e' inserita la seguente: "anche";
    b) all'articolo 10:
  1) nel comma  2, primo periodo, le parole:  "per il concessionario"
sono soppresse; nel medesimo comma,  il secondo periodo e' sostituito
dal  seguente:  "Le spese  di  giustizia  possono essere  pagate  dal
concessionario o dall'ufficio postale.";
    2) nel comma 3, e' soppresso il secondo periodo;
    3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Per  ciascun  ordine  o  decreto  di  pagamento  emesso,  il
competente   ufficio  giudiziario   trasmette  al   concessionario  o
all'ufficio postale una comunicazione  su apposito modello contenente
l'indicazione  dei dati  necessari  per effettuare  il pagamento.  Il
modello e' sottoscritto dal  funzionario dell'ufficio giudiziario che
ha emesso  il provvedimento.  Quando il  pagamento e'  effettuato dal
concessionario, questi trattiene le  somme pagate da quelle destinate
all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme
indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.";
    4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  " 5.  Con decreto  del Ministro  delle finanze,  di concerto  con i
Ministri del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
di  grazia e  giustizia e  delle comunicazioni,  sono determinate  le
modalita'  necessarie all'attuazione  del  presente  articolo e  alle
regolazioni finanziarie  per le  attivita' svolte tramite  gli uffici
postali.";
    5) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
          n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto e' il
          seguente:
            "3. La riscossione  delle tasse ipotecarie e  dei tributi
          speciali, di cui alle  lettere    h)  ed  i)  del  comma  1
          dell'art.  2,  e'  effettuata  anche tramite   l'Ente poste
          italiane mediante   versamento su apposito  conto  corrente
          postale    intestato all'ufficio concessioni governative di
          Roma,   vincolato a favore   della sezione  di    tesoreria
          provinciale  dello Stato   di Roma.  Per le  entrate di cui
          al presente  comma, di importo complessivo non superiore  a
          lire cinquantamila, il pagamento puo'  essere    effettuato
          altresi'    mediante  applicazione  di    marche  da  bollo
          ordinarie da  annullare  a cura   dell'ufficio  finanziario
          che   esegue  la  prestazione  richiesta  dall'utente.  Con
          decreto del Ministro delle finanze il suddetto limite  puo'
          essere modificato".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo n. 237 del 1997:
            "Art.  2  (Definizione  di entrate). - 1. Ai soli effetti
          del presente decreto, per entrate si intendono:
            a) le tasse e imposte indirette e  relativi  accessori  e
          sanzioni;
            b)    i    canoni,   proventi   e   relativi   accessori,
          derivanti  dalla utilizzazione  di    beni   del    demanio
          pubblico   e  del  patrimonio indisponibile dello Stato;
            c)  le   somme dovute   per l'utilizzazione,  anche senza
          titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
               d) le entrate patrimoniali;
            e) le entrate del Tesoro  e delle  altre  amministrazioni
          dello  Stato  per  le    quali  singole  disposizioni    ne
          prevedono il versamento  ad un ufficio finanziario;
            f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
            g)    le     sanzioni     inflitte   dalle      autorita'
          giudiziarie   ed amministrative;
            h) le  tasse ipotecarie  di cui  alla tabella  A allegata
          al  testo  unico   delle    disposizioni   concernenti   le
          imposte    ipotecaria  e catastale, approvato  con  decreto
          legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  come  sostituita
          dall'art.  10, comma 12, del  decreto-legge 20 giugno 1996,
          n.  323, convertito,  con modificazioni,   dalla legge    8
          agosto 1996, n. 425;
            i)  i  tributi speciali di cui alla tabella A allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre    1972,
          n.  648,  come  modificata  dal  comma  13 dell'art. 10 del
          citato decreto-legge n. 323 del 1996;
            l) tutte  le altre somme   a  qualsiasi  titolo  riscosse
          dagli uffici finanziari di cui all'art. 1".
            -  Il  testo dell'art. 10 del  decreto legislativo n. 237
          del  1997,  come  mdificato  dal  presente  decreto  e'  il
          seguente:
            "Art.   10   (Pagamenti  effettuati  con  i  fondi  della
          riscossione). - 1.  I pagamenti  che, fino alla    data  di
          entrata  in vigore  del presente decreto legislativo, erano
          effettuati dall'ufficio del  registro  con  i  fondi  della
          riscossione,  a  norma   dell'art. 454 del  regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale  dello  Stato   approvato con   regio  decreto  23
          maggio  1924,  n. 827,   sono eseguiti  dal  concessionario
          della    riscossione  utilizzando le entrate del   bilancio
          dello  Stato  gia' riscosse   dallo   stesso ufficio    del
          registro.
            2.  L'autorita'   giudiziaria dispone i  pagamenti di cui
          al  comma 1 emettendo  ordini  o decreti   di    pagamento.
          Le   spese    di    giustizia  possono  essere  pagate  dal
          concessionario o dall'ufficio postale.
            3.  I  funzionari  giudiziari  sono    responsabili   dei
          pagamenti  da  essi  ordinati e sono tenuti al risarcimento
          del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori  e
          le irregolarita' delle loro disposizioni.
            4.  Per ciascun ordine o  decreto di pagamento emesso, il
          competente ufficio giudiziario trasmette al  concessionario
          o  all'ufficio  postale  una  comunicazione    su  apposito
          modello contenente  l'indicazione dei dati   necessari  per
          effettuare   il   pagamento.  Il   modello  e' sottoscritto
          dal  funzionario dell'ufficio giudiziario che  ha emesso il
          provvedimento.   Quando   il   pagamento   e'    effettuato
          dal  concessionario,  questi trattiene le   somme pagate da
          quelle destinate  all'erario  a  fronte  delle  riscossioni
          richiamate  al  comma 1. Le somme indebitamente pagate sono
          recuperate mediante iscrizione a ruolo.
            5.   Con decreto   del   Ministro   delle  finanze,    di
          concerto con  i Ministri del  tesoro, del bilancio e  della
          programmazione  economica, di  grazia e  giustizia e  delle
          comunicazioni,  sono determinate  le modalita'   necessarie
          all'attuazione  del  presente  articolo e  alle regolazioni
          finanziarie    per le  attivita' svolte tramite  gli uffici
          postali".
            -   Si    riporta   il   testo     dell'art.   454    del
          regolamento   per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale  dello  Stato,  approvato  con  regio
          decreto  23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924:
            "Art. 454.  Le    spese  di  giustizia  da    anticiparsi
          dall'erario   dello  Stato  a    norma  delle  disposizioni
          vigenti nei procedimenti   penali e civili   e  le    spese
          relative  alle inchieste  amministrative per  gli infortuni
          degli  operai sul lavoro  e degli infortuni  agricoli, sono
          pagate    dai procuratori   del   registro coi  fondi della
          riscossione,  dietro  ordini  o  decreti  spediti     dalle
          autorita'  giudiziarie civili o militari, sulle  note delle
          spese   conformi alle tariffe in   vigore  e  secondo    il
          disposto    delle   leggi. Tali  ordini  o  decreti  devono
          indicare  l'importo   lordo,  le  ritenute   e   la   somma
          netta  da corrispondersi al creditore.
            Quando  nel    comune capoluogo di  mandamento non vi sia
          ufficio del registro,  le  spese di   giustizia   anzidette
          possono essere  pagate dall'ufficio postale.
            Pero'      le  spese     relative  a    procedimenti  per
          contravvenzioni alle leggi sulle  dogane e sulle    imposte
          indirette  sono  pagate   coi fondi della riscossione dagli
          agenti di dette amministrazioni.
            Al   pagamento   delle   analoghe    spese    riflettenti
          l'amministrazione  dei  monopoli industriali   provvedono i
          magazzinieri di  vendita mediante fondi  della  riscossione
          ed  in  mancanza coi fondi   loro provvisti con aperture di
          credito".