IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; Visto l'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto l'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire che i provvedimenti della Cassa conguaglio per il settore elettrico siano adottati in conformita' alle determinazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. Le deliberazioni relative agli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono adottate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico in conformita' alla determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, assunta a norma dei commi 2 e 7 dello stesso articolo 3.