IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
  Visto l'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto l'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire che i
provvedimenti  della  Cassa conguaglio per il settore elettrico siano
adottati   in  conformita'  alle  determinazioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 7,
della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  Le  deliberazioni  relative  agli  oneri  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  3  della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono adottate
dalla  Cassa  conguaglio per il settore elettrico in conformita' alla
determinazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas,
assunta a norma dei commi 2 e 7 dello stesso articolo 3.