Art. 4. Superficie convenzionale e coefficienti correttivi 1. La superficie convenzionale ed i coefficienti correttivi relativi al livello di piano, alla vetusta' e allo stato di manutenzione e conservazione sono quelli previsti agli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, per anno di costruzione s'intende quello in cui detti lavori sono stati ultimati. 3. I comandi e gli enti amministrativi della Guardia di finanza preposti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988 richiamato in premessa, alla gestione degli alloggi di servizio in temporanea concessione individuano, per le unita' abitative gestite, l'anno di costruzione, di ristrutturazione o di restauro cui fare riferimento.
Note all'art. 4: - Gli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sono i seguenti: "Art. 13 (Superficie convenzionale). - La superficie convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita' immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l'unita' immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione e scadente ai sensi dell'art. 21". "Art. 19 (Livello di piano). - In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita' immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10". "Art. 20 (Vetusta'). - In relazione alla vetusta' si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unita' immobiliare, anno di costruzione e' quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato". Art. 21 (Stato di conservazione e manutenzione). - In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 se lo stato e' normale; b) 0,80 se lo stato e' mediocre; c) 0,60 se lo stato e' scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unita' immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 5) impianto idrico e servizi igienicosanitari; 6) impianto di riscaldamento; nonche' dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unita' immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unita' immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unita' immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a piu' unita' immobiliari. Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indichera' analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti". - L'art. 14 del decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988 (Regolamento per l'assegnazione di alloggi di servizio in temporanea concessione), e' il seguente: "Art. 14 (La gestione amministrativa). - 1. La gestione amministrativa degli ASTC e' affidata: al comando di presidio per gli alloggi ubicati nella capitale; agli enti amministrativi per gli alloggi ubicati nell'ambito delle rispettive circoscrizioni; al comando dell'accademia ed ai comandi di battaglione allievi sottufficiali e scuola allievi finanzieri in sede isolata, per gli alloggi ubicati presso i rispettivi reparti. 2. Il comando deve: aggiornare costantemente la situazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione; vigilare perche' non si verifichino casi di indebita fruizione; attuare, entro i termini previsti dal presente regolamento, le procedure di recupero coattivo dell'immobile".