Art. 10.
                      Disciplina dei beni d'uso
  1.  I beni  della soprintendenza  appartengono al  patrimonio dello
Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza.
  2. Per  tali beni  si osservano le  norme previste  dal regolamento
sull'amministrazione  del patrimonio  e  sulla contabilita'  generale
dello  Stato,   nonche'  le  istruzioni  generali   sui  servizi  del
provveditorato  generale  dello Stato  e  le  disposizioni in  merito
emanate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - Ragioneria generale dello Stato.
  3. I  beni sono assunti in  consegna, con debito di  vigilanza, dal
soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
  4. Quando  il soprintendente cessa  il suo ufficio il  passaggio di
gestione  avviene   mediante  ricognizione   generale  dei   beni  in
contraddittorio  tra il  consegnatario  uscente  ed il  consegnatario
subentrante,  con  l'intervento  di  un  funzionario  incaricato  dal
Ministero per i beni culturali e ambientali.