Art. 11.
                     Consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza si riunisce
in  via  ordinaria  una  volta  al   mese  ed  e'  convocato  in  via
straordinaria  dal   presidente  o  su  richiesta   degli  altri  due
componenti.
  2. Per la  validita' delle sedute del  consiglio di amministrazione
e'  necessaria la  presenza di  almeno  due dei  suoi componenti.  Le
deliberazioni vengono adottate  con il voto favorevole  di almeno due
componenti.