Art. 11. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed e' convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti. 2. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno due componenti.