Art. 5.
                           Fondi di riserva
  1. Nel  bilancio annuale  sono iscritti,  in appositi  capitoli, un
fondo  di riserva  per le  spese  impreviste ed  uno per  le nuove  e
maggiori spese che si verificano nel corso della gestione.
  2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1
possono   essere  utilizzati   previa  delibera   del  consiglio   di
amministrazione e  non possono  superare complessivamente il  tre per
cento delle  spese correnti  di competenza  previste nel  bilancio di
previsione.