Art. 6. Variazioni al bilancio annuale di previsione 1. Il consiglio di amministrazione delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti non risultino sufficienti alle effettive esigenze della soprintendenza. 2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.