Art. 6.
             Variazioni al bilancio annuale di previsione
  1. Il consiglio di amministrazione delibera le opportune variazioni
alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione
gli stanziamenti  non risultino  sufficienti alle  effettive esigenze
della soprintendenza.
  2. Tutte le  proposte di variazione al bilancio  di previsione sono
deliberate dal consiglio  di amministrazione non oltre  il 31 ottobre
dell'esercizio finanziario  cui il bilancio si  riferisce e trasmesse
all'approvazione del  Ministero per i  beni culturali e  ambientali e
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.