Art. 8.
                           Conto consuntivo
  1. I risultati della  gestione dell'anno finanziario sono riassunti
e dimostrati nel conto consuntivo  redatto in termini di competenza e
di cassa.
  2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui
all'articolo 2.
  3. Il rendiconto finanziario  espone i risultati conseguiti durante
l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza.
Esso  e' redatto  secondo  la stessa  articolazione  del bilancio  di
previsione ed espone i relativi  dati distintamente per la competenza
e per i residui secondo lo  schema di cui all'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
  4. Il conto  economico, redatto in conformita' dello  schema di cui
all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre  1979, n.  696,  deve dare  la  dimostrazione dei  risultati
economici  conseguiti durante  l'esercizio finanziario.  Sono vietate
compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
  5. Al conto consuntivo e'  annessa la situazione amministrativa che
deve evidenziare  i risultati di  cassa e della gestione  dei residui
secondo lo schema  di cui all'articolo 36 del  richiamato decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
  6. Il conto  consuntivo, accompagnato da una  nota illustrativa del
soprintendente, e' sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei
conti che redige apposita relazione.
  7.  Il consiglio  di  amministrazione approva  il conto  consuntivo
entro  il  mese di  aprile  successivo  alla chiusura  dell'esercizio
finanziario.
  8.  Entro  quindici  giorni  dalla  delibera  il  consuntivo  viene
inviato, unitamente  alle relazioni di cui  al comma 6, ad  una copia
dell'estratto   conto  dell'istituto   di  credito   tesoriere,  alla
documentazione   giustificativa  delle   spese   e   al  verbale   di
deliberazione del  consiglio di  amministrazione, al Ministero  per i
beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per l'approvazione.
 
           Nota all'art. 8:
            - Il  testo degli articoli 33,  35 e 36, del  sopracitato
          D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, e' il seguente:
            "Art.  33.  -    Il  rendiconto finanziario comprende   i
          risultati della gestione del bilancio per l'entrata  e  per
          la  spesa,  distintamente  per  titoli, per categorie e per
          capitoli, ripartitamente per competenza e per residui,   in
          conformita'    dello  schema  di    cui all'allegato   F al
          presente decreto".
            "Art.   35.  -   Il    conto  economico,    redatto    in
          conformita'  dell'allegato  H,   deve dare la dimostrazione
          dei  risultati  economici  conseguiti  durante  l'esercizio
          finanziario.
            Sono  vietate    compensazioni tra componenti positivi  e
          negativi del conto economico".
            "Art.   36.   -   Al  conto  consuntivo  e'   annessa  la
          situazione amministrativa di cui all'allegato I,  la  quale
          deve evidenziare:
            1)   la consistenza  dei conti  di tesoreria  o di  cassa
          all'inizio dell'esercizio,  gli incassi   ed i    pagamenti
          complessivamente    fatti nell'anno in  conto competenza ed
          in     conto  residui  ed   il      saldo   alla   chiusura
          dell'esercizio;
            2)   il   totale   complessivo  delle  somme  rimaste  da
          riscuotere (residui attivi) e da pagare  (residui  passivi)
          alla fine dell'esercizio;
              3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione".