Art. 8. Conto consuntivo 1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa. 2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 2. 3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza. Esso e' redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. 4. Il conto economico, redatto in conformita' dello schema di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico. 5. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui all'articolo 36 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. 6. Il conto consuntivo, accompagnato da una nota illustrativa del soprintendente, e' sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione. 7. Il consiglio di amministrazione approva il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. 8. Entro quindici giorni dalla delibera il consuntivo viene inviato, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto di credito tesoriere, alla documentazione giustificativa delle spese e al verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione.
Nota all'art. 8: - Il testo degli articoli 33, 35 e 36, del sopracitato D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, e' il seguente: "Art. 33. - Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformita' dello schema di cui all'allegato F al presente decreto". "Art. 35. - Il conto economico, redatto in conformita' dell'allegato H, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico". "Art. 36. - Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato I, la quale deve evidenziare: 1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione".