Art. 9. R e s i d u i 1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi e vengono comprese tra le attivita' del conto patrimoniale. 2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi e vengono comprese tra le passivita' del conto patrimoniale. 3. Le somme iscritte nel fondo di riserva e non utilizzate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa. 4. Annualmente viene compilata, distintamente per esercizio di competenza e per capitoli, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o non piu' da accreditare, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da accreditare. 5. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti e' tenuto ad esprimere il suo parere. 6. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo. 7. Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio successivo.