Art. 9.
                            R e s i d u i
  1.  Le   entrate  accertate  e   non  riscosse  entro   il  termine
dell'esercizio costituiscono residui attivi e vengono comprese tra le
attivita' del conto patrimoniale.
  2. Le spese impegnate e  non pagate entro il termine dell'esercizio
costituiscono residui  passivi e  vengono comprese tra  le passivita'
del conto patrimoniale.
  3. Le somme iscritte nel fondo di riserva e non utilizzate entro il
termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
  4.  Annualmente viene  compilata,  distintamente  per esercizio  di
competenza e per capitoli, la situazione dei residui attivi e passivi
provenienti  dagli  esercizi anteriori  a  quello  di competenza.  La
situazione dei residui deve indicare  la consistenza al 1 gennaio, le
somme riscosse o accreditate nel  corso dell'anno di gestione, quelle
eliminate perche'  non piu' realizzabili  o non piu'  da accreditare,
nonche' quelle rimaste da riscuotere o da accreditare.
  5. La variazione dei residui  attivi e passivi deve formare oggetto
di  apposita   delibera  del  consiglio  di   amministrazione.  Sulle
variazioni dei residui  il collegio dei revisori dei  conti e' tenuto
ad esprimere il suo parere.
  6.  La  situazione  dei  residui  e  la  deliberazione  di  cui  al
precedente comma sono allegate al conto consuntivo.
  7.  Le somme  non  impegnate nel  corso dell'esercizio  finanziario
vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio successivo.