Art. 2. Norme accelerative del programma di metanizzazione 1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, gia' avviati sulla base delle disposizioni dei decretilegge 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli stati di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996. 3. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una entita' non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa. 4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione destina parte del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegnato con deliberazione dello stesso CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996, a interventi di metanizzazione, per un importo massimo di lire 30 miliardi a favore dei soggetti che, pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non abbiano potuto provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996. Tali somme sono destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea. 5. La documentazione di collaudo dovra', a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997. 6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30 giugno 1999. Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi regionali, con priorita' per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il CIPE con propria deliberazione potra' coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4. I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non piu' fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999. 7. Entro il 31 ottobre 1997 il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato a tale scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potra' essere ultimato entro il 30 giugno 1999. 8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entita' dei contributi gia' decretati. 9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi gia' concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.
Note all'art. 2: - I titoli dei citati decretilegge n. 385/1996 e n. 487/1996, non convertiti in legge, sono riportati in nota all'articolo 1. - Il testo dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 487/1996, non convertito in legge, era il seguente: "1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a prelevare dal conto corrente di tesoreria n. 20111 denominato ''Cassa depositi e prestiti - Contributi FESR ai comuni'', le somme disponibili necessarie per il pagamento del contributo comunitario a fronte dell'intero importo degli stati di avanzamento dell'intervento e dello stato finale purche' presentati entro il 30 settembre 1996 dandone comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine della ratificazione della spesa mediante lettera di conferma. 2. Il limite del 90 per cento delle risorse impegnate di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 209, e' soppresso. 3. Il Ministero del tesoro autorizza, in via preventiva e generale per i decreti concessivi emessi, la Cassa depositi e prestiti a disporre la liquidazione delle spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento, comprensive di quelle per varianti e per le compensazioni di spese previste, sempre nel limite della spesa totale ammessa ai benefici della legge 28 novembre 1980, n. 784. 4. I comuni e loro concessionari che hanno terminato, ma non ancora collaudato le opere, al fine di utilizzare i contributi comunitari nel termine prescritto, devono presentare alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre 1996, lo stato finale di spesa compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione e la veridicita' delle voci esposte. 5. La Cassa depositi e prestiti, esperita la relativa istruttoria, liquida, avvalendosi delle disponibilita' esistenti sui conti correnti di Tesoreria, le somme relative al saldo totale, somme che saranno considerate erogazioni definitive a tutti gli effetti solo dopo il completamento della documentazione finale di spesa e relativa istruttoria per l'approvazione degli atti di collaudo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dopo il decreto del Ministro del tesoro. 6. Le garanzie rilasciate dal concessionario del buon esito del collaudo continuano ad avere efficacia fino all'approvazione del collaudo finale. 7. La documentazione di collaudo dovra', a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 30 settembre l997". - Il comma 79 dell'art. 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), aggiunge i seguenti tre periodi all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192, del 18 agosto 1995): "Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488", e' il seguente: "Art. 13 (Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno). - 1. L'attivita' istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, viene svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Si trascrive il testo dei commi 96 e 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. 97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96".