Art. 2.
         Norme accelerative del programma di metanizzazione

  1.  I  procedimenti  relativi  al programma di metanizzazione, gia'
avviati  sulla  base  delle  disposizioni  dei decretilegge 22 luglio
1996,  n.  385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando
le  disposizioni  dell'articolo  1,  commi  1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487;
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano altresi' agli
stati  di  avanzamento  e  finali  presentati  alla  Cassa depositi e
prestiti   e   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.
  3.   I   contributi   sono  erogati  ogni  qualvolta  l'avanzamento
dell'opera raggiunga una entita' non inferiore al venti per cento del
complesso dell'opera stessa.
  4.  Il  Comitato  interministeriale per la programmazione economica
(CIPE)  con  propria  deliberazione  destina  parte del finanziamento
previsto  dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  assegnato  con  deliberazione  dello  stesso CIPE dell'8 maggio
1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996,
a  interventi  di  metanizzazione,  per un importo massimo di lire 30
miliardi  a  favore dei soggetti che, pur avendo presentato gli stati
di  avanzamento  o  finali  nei  termini  di  cui  ai commi 1 e 2 del
presente  articolo,  non  abbiano  potuto  provvedere ai pagamenti di
propria  competenza  entro  il  31  dicembre  1996.  Tali  somme sono
destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte
residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione
europea.
  5.  La documentazione di collaudo dovra', a pena di decadenza delle
agevolazioni,  essere  trasmessa  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  per  l'istruttoria finale entro il 31
dicembre 1997.
  6.  Per  gli  interventi  non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i
lavori    possono   essere   completati   con   presentazione   della
documentazione  da  cui  risulti  lo  stato  finale  della  spesa  al
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'articolo  13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro
il  30  giugno  1999. Sono confermati i contributi nazionali previsti
ove  la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario
non  piu'  riconoscibile  dall'Unione  europea sia surrogata da mezzi
finanziari  propri  dei  soggetti responsabili degli interventi o sia
assicurata da fondi regionali, con priorita' per i comuni che abbiano
espletato  le  gare  e  stipulato  i  relativi  contratti, attraverso
l'inserimento  degli  interventi  in  sede  di riprogrammazione delle
risorse,  ai  sensi  dell'articolo  2,  commi 96 e 97, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662.  Il  CIPE  con propria deliberazione potra'
coprire  un  terzo  di  tale  quota  residua,  destinando  parte  del
finanziamento  di cui al comma 4. I comuni che realizzano le opere in
gestione  diretta  ed  hanno  stipulato mutui con la Cassa depositi e
prestiti  possono  utilizzare  le  eventuali  risorse  derivanti  dal
ribasso  d'asta  al  fine  della  copertura finanziaria necessaria al
completamento   dell'opera,   comprensiva  della  quota  residua  del
contributo  comunitario non piu' fruibile. Per i progetti per i quali
non  sia  stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di
spesa  e'  dichiarata  la  decadenza,  con  decreto  del Ministro del
tesoro,  di  concerto  con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei
relativi   finanziamenti  nazionali  e  comunitari.  Analogamente  si
provvede  qualora  la documentazione di collaudo non sia trasmessa al
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato entro il
31 dicembre 1999.
  7.  Entro  il  31  ottobre 1997 il Nucleo ispettivo per la verifica
degli  investimenti  pubblici  del  Ministero  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  integrato  a tale scopo da rappresentanti
del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
provvede  alla  verifica  di tutti gli interventi per i quali non sia
stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31
dicembre   1996;   viene   dichiarata   la   decadenza  dei  relativi
finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei
lavori  risulti  che l'intervento non potra' essere ultimato entro il
30 giugno 1999.
  8.  I  comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare
la  gestione  diretta  in concessione e fare istanza al Ministero del
tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente
ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro
tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta
confermata l'entita' dei contributi gia' decretati.
  9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione
dei  contributi  gia'  concessi  maggiorati  dagli interessi al tasso
legale.
  10.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi  relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza
ENI-SNAM.
 
          Note all'art. 2:
            -  I  titoli    dei citati decretilegge n. 385/1996 e  n.
          487/1996, non convertiti in legge, sono riportati  in  nota
          all'articolo 1.
            -  Il testo dei commi 1, 2, 3,  4, 5, 6 e 7, dell'art. 1,
          del citato decreto-legge n.  487/1996,  non  convertito  in
          legge, era il seguente:
            "1. Al  fine di  accelerare la realizzazione  delle opere
          da  parte  degli  enti  di cui alla delibera   CIPE dell'11
          febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata
          a  prelevare  dal  conto corrente di tesoreria  n.    20111
          denominato  ''Cassa  depositi   e  prestiti   -  Contributi
          FESR  ai  comuni'', le somme disponibili  necessarie per il
          pagamento    del  contributo     comunitario  a      fronte
          dell'intero      importo  degli    stati    di  avanzamento
          dell'intervento  e  dello stato  finale purche'  presentati
          entro  il  30  settembre    1996  dandone  comunicazione al
          Ministero del  bilancio e della programmazione   economica,
          al fine della ratificazione della spesa mediante lettera di
          conferma.
            2.    Il  limite    del    90 per   cento delle   risorse
          impegnate di  cui all'articolo 2, comma  1,  del    decreto
          ministeriale 11 giugno 1991, n.  209, e' soppresso.
            3.  Il Ministero del tesoro  autorizza, in via preventiva
          e generale per  i decreti  concessivi emessi,   la    Cassa
          depositi    e prestiti   a disporre  la  liquidazione delle
          spese     documentate     sugli  stati     di   avanzamento
          dell'intervento,  comprensive  di quelle per varianti e per
          le compensazioni  di spese   previste, sempre   nel  limite
          della  spesa  totale  ammessa  ai  benefici  della legge 28
          novembre 1980, n. 784.
            4. I comuni e loro concessionari che hanno terminato,  ma
          non  ancora  collaudato le  opere, al fine  di utilizzare i
          contributi comunitari nel    termine    prescritto,  devono
          presentare    alla   Cassa depositi  e prestiti    ed    al
          Ministero    dell'industria,      del      commercio      e
          dell'artigianato,   entro il  30 settembre  1996, lo  stato
          finale  di spesa compiutamente documentato e  corredato  da
          dichiarazione  giurata  del    direttore  dei    lavori che
          attesti la   regolare esecuzione   e la  veridicita'  delle
          voci esposte.
            5.  La  Cassa depositi e   prestiti, esperita la relativa
          istruttoria, liquida,  avvalendosi   delle   disponibilita'
          esistenti      sui   conti correnti di Tesoreria,  le somme
          relative al saldo   totale, somme che  saranno  considerate
          erogazioni  definitive    a tutti gli  effetti solo dopo il
          completamento  della  documentazione  finale  di  spesa   e
          relativa  istruttoria  per   l'approvazione degli atti   di
          collaudo  da    parte  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio    e  dell'artigianato  e  dopo  il  decreto  del
          Ministro del tesoro.
            6. Le  garanzie rilasciate  dal concessionario  del  buon
          esito  del collaudo   continuano ad  avere  efficacia  fino
          all'approvazione  del collaudo finale.
            7. La documentazione di  collaudo    dovra',  a  pena  di
          decadenza  delle  agevolazioni,    essere    trasmessa   al
          Ministero      dell'industria,      del   commercio       e
          dell'artigianato    per l'istruttoria   finale entro  il 30
          settembre l997".
            - Il  comma 79 dell'art.   1, della legge    28  dicembre
          1995,  n. 549 (Misure  di razionalizzazione  della  finanza
          pubblica),  aggiunge    i  seguenti tre periodi all'art. 4,
          comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244  (Misure
          dirette  ad   accelerare il  completamento degli interventi
          pubblici e  la realizzazione  dei nuovi   interventi  nelle
          aree  depresse),  convertito in   legge, con modificazioni,
          dall'art. 1, comma  1,  della  legge  8  agosto 1995,    n.
          341  (testo  coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 192, del 18 agosto 1995):
            "Nell'ambito  di tali priorita' una  quota delle predette
          somme pari a   lire  600    miliardi    e'  destinata    al
          finanziamento  di  interventi relativi ai  trasporti rapidi
          di massa a  guida vincolata  e tramvie veloci,  secondo  le
          procedure  previste dalla legge  26 febbraio 1992, n.  211,
          e  successive  modificazioni;  alla   manutenzione  ed   al
          completamento    delle   reti   viarie    provinciali;   ad
          interventi    di  metanizzazione.  La  ripartizione   della
          suddetta   quota  tra  le  tipologie  di  intervento  sopra
          indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento  relativo
          ai    trasporti  rapidi    di massa a   guida vincolata   e
          tramvie veloci  puo' avere  carattere integrativo  rispetto
          al  finanziamento spettante ai sensi della  predetta  legge
          n. 211 del 1992, e successive modificazioni".
            -  Il  testo    dell'art.  13  del  decreto legislativo 3
          aprile 1993, n.  96,    recante:    "Trasferimento    delle
          competenze      dei      soppressi Dipartimento   per   gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno   e Agenzia  per
          la  promozione   dello sviluppo   del Mezzogiorno,  a norma
          dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n.  488",  e'  il
          seguente:
            "Art.   13   (Interventi     per  la  metanizzazione  nel
          Mezzogiorno).  -  1.    L'attivita'  istruttoria   prevista
          dall'art.  11 della legge 28 novembre 1980,  n. 784,  viene
          svolta,  secondo le  direttive   del CIPE,   dal  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
            -  Si  trascrive il  testo dei commi 96 e 97  dell'art. 2
          della  legge  23  dicembre  1996,    n.  662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
            "96.   Il Ministro  del bilancio  e della  programmazione
          economica, sentite le  amministrazioni dello  Stato e    su
          conforme    parere  della  Conferenza  permanente    per  i
          rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  propone alla Commissione UE la
          riprogrammazione   delle risorse  dei  fondi    strutturali
          comunitari,  programmate  per   gli esercizi 1994,   1995 e
          1996 per le  quali, alla data del 31  dicembre 1996, non si
          sia     ancora  provveduto  all'impegno   contabile      ed
          all'individuazione    dei   soggetti   attuatori,    e   la
          conseguente   ridestinazione  delle    stesse  ad     altri
          interventi,  compatibili    con     i   termini   temporali
          previsti   dalla  normativa comunitaria,   assicurando   il
          rispetto   dell'originaria   allocazione territoriale delle
          risorse.
            97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre  1996  in
          relazione  a programmi approvati dalla Commissione UE,  che
          non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno   nella  misura
          del  20  per cento   alla data del 31 dicembre    1997    a
          causa           dell'inerzia           dell'amministrazione
          aggiudicatrice  dei   lavori,  il  Ministro  del   bilancio
          e    della  programmazione    economica ne   propone   alla
          medesima Commissione  la riprogrammazione e  la conseguente
          destinazione ad  altri interventi, sulla base  dei  criteri
          di cui al comma 96".