Art. 3.
                          Interventi urgenti
                     tramite commissario ad acta
  1. All'articolo  5, comma 2,  del decreto-legge 12 maggio  1995, n.
163, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 11 luglio  1995, n.
273, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: " Nel caso in cui la
mancata attuazione  degli interventi  dipenda da  grave inadeguatezza
strutturale,    organizzativa    e    funzionale    della    pubblica
amministrazione e l'urgenza  sia tale da non  consentire di procedere
diversamente,  il  commissario  ad   acta  puo'  provvedere  mediante
apposita convenzione  con altri soggetti, tecnicamente  idonei, salve
restando  l'osservanza dei  principi generali  dell'ordinamento e  le
esigenze di concorrenzialita' e trasparenza".
 
          Nota all'art. 3:
            -  Il  testo    vigente  del  comma 2, dell'art. 5,   del
          decreto-legge 12 maggio  1995,  n. 163   (Misure    urgenti
          per la  semplificazione  dei procedimenti  amministrativi e
          per  il    miglioramento  dell'efficienza delle   pubbliche
          amministrazioni),  convertito,  con   modificazioni,  dalla
          legge  11  luglio 1995, n. 273 (testo coordinato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n. 160   dell'11 luglio    1995),
          per     effetto  della  modifica  introdotta  dal  presente
          articolo, e' il seguente:
            "2. Nel caso di mancata attuazione  degli  interventi  di
          cui  al  comma  1,  nei termini previsti, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  sentita
          l'amministrazione interessata, nomina   un  commissario  ad
          acta  che   provvede   in   sostituzione,  avvalendosi  dei
          servizi      e       delle   strutture        organizzative
          dell'amministrazione   procedente      ovvero     di  altre
          amministrazioni    pubbliche.  Nel   caso   in    cui    la
          mancata  attuazione     degli    interventi    dipenda   da
          grave   inadeguatezza strutturale,     organizzativa      e
          funzionale    della    pubblica amministrazione e l'urgenza
          sia  tale da non  consentire di procedere diversamente,  il
          commissario  ad   acta  puo'  provvedere  mediante apposita
          convenzione   con altri  soggetti,  tecnicamente    idonei,
          salve   restando    l'osservanza  dei    principi  generali
          dell'ordinamento e   le  esigenze  di  concorrenzialita'  e
          trasparenza".