Art. 3. Interventi urgenti tramite commissario ad acta 1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta puo' provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza".
Nota all'art. 3: - Il testo vigente del comma 2, dell'art. 5, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995), per effetto della modifica introdotta dal presente articolo, e' il seguente: "2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta puo' provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza".