Art. 4.
                          Proroga di termine
  1.  Il  termine   del  28  febbraio  1997  previsto   dal  comma  6
dell'articolo  1   del  decreto-legge  20  dicembre   1996,  n.  644,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 18 febbraio  1997, n. 24,
e' prorogato al 31 agosto 1997.
 
          Nota all'art. 4:
            -  Il    testo del comma 6  dell'art. 1 del decreto-legge
          20 dicembre 1996,   n.    644    (Disposizioni      urgenti
          dirette   a  consentire  alle amministrazioni  dello  Stato
          il    completo    utilizzo    delle     risorse   assegnate
          dall'Unione  europea per  l'attuazione degli  interventi di
          politica  comunitaria   in scadenza  al 31 dicembre  1996),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          1997,   n.  24  (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 41 del 19 febbraio 1997), e' il seguente:
            "6. Per  i programmi in scadenza   al 31  dicembre  1996,
          la  garanzia  fidejussoria e' rilasciata  entro la data del
          28  febbraio 1997, pena la revoca del contributo".