Art. 5.
                Procedure di spesa per i progetti FIO
  1. In  relazione alla  deliberazione del  CIPE dell'8  agosto 1995,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  231  del 3  ottobre  1995,
concernente l'accelerazione  del completamento  dei progetti  FIO, le
autorizzazioni di  spesa iscritte  annualmente con  legge finanziaria
nell'apposito capitolo  dello stato  di previsione del  Ministero del
bilancio e della programmazione economica  ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17,  comma 35, della legge  11 marzo 1988, n.  67, sono
destinate,  nei  limiti  delle  predette iscrizioni  in  bilancio,  a
rimborsare la  Cassa depositi e  prestiti delle anticipazioni  che la
medesima e' autorizzata  a porre a disposizione  per l'attuazione dei
progetti in  conseguenza del  mancato cofinanziamento da  parte della
Banca europea  per gli  investimenti. Le suddette  anticipazioni sono
versate  dalla Cassa  depositi  e prestiti  all'entrata del  bilancio
dello  Stato  per essere  riassegnate,  per  la parte  di  rispettiva
competenza, ai  pertinenti capitoli  degli stati di  previsione delle
amministrazioni interessate ed al  pertinente capitolo dello stato di
previsione  del   Ministero  del  bilancio  e   della  programmazione
economica per le  regioni. Il Ministero del tesoro  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 5:
            -  Il  testo  del  comma  35 dell'art. 17, della legge 11
          marzo  1988,  n.    67,  recante:  "Disposizioni    per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 1988)", e' il seguente:
            "35. In favore dei progetti approvati   dal CIPE  per  le
          finalita'  di  cui all'articolo  21 della  legge 26  aprile
          1983,  n. 130,   le somme occorrenti   per  sopperire    ai
          minori    finanziamenti  decisi    per detti progetti dalla
          Banca europea   per  gli  investimenti    sono  annualmente
          iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero  del    bilancio     e   della     programmazione
          economica,    in  relazione all'effettivo  andamento  dello
          stato  di  attuazione degli investimenti.   Tali somme sono
          determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in  lire
          200    miliardi  per  ciascuno degli   anni 1989 e 1990.  A
          decorrere  dall'anno   1989   detta   somma   puo'   essere
          rideterminata   con  le  modalita'  previste  dall'art  19,
          quattordicesimo  comma, della legge 22  dicembre  1984,  n.
          887".