Art. 5. Procedure di spesa per i progetti FIO 1. In relazione alla deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995, concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima e' autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 5: - Il testo del comma 35 dell'art. 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", e' il seguente: "35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita' previste dall'art 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887".