Art. 6.
             Programma di metanizzazione della Sardegna

  1.  Entro  il  31  ottobre  1997 il Governo approva il programma di
metanizzazione  della  regione  Sardegna  sulla  base  delle relative
vigenti disposizioni di legge.
  2. A favore delle imprese che svolgono attivita' produttive situate
nella  regione  Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che  sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza
della  mancata  attuazione  del piano di cui al comma 1, e' concesso,
tenendo  conto  dei  criteri  e  dei  limiti  previsti  dalla vigente
normativa  dell'Unione  europea,  un  credito  d'imposta a valere nel
periodo  d'imposta  in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello
successivo, nel limite dello stanziamento di cui al comma 4.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri delle finanze e del
tesoro,  sono  fissati  la  misura,  le  modalita' e i termini per la
fruizione  del credito d'imposta di cui al comma 2, da utilizzare per
il  versamento  delle  ritenute  sul  reddito  delle  persone fisiche
operate  in  qualita'  di  sostituto di imposta sui redditi da lavoro
dipendente  e  sui  compensi  da  lavoro  autonomo,  dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, dovute anche in acconto.
  4.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25
miliardi  per  ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante
corrispondente   riduzione   delle   proiezioni   dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  alla  medesima
rubrica.  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.