Art. 7.
                     Comunicazione al Parlamento
  1. Entro  il 31 ottobre 1997  il Governo comunica al  Parlamento il
piano  degli  interventi,  nei   limiti  delle  risorse  disponibili,
necessari al  completamento del programma generale  di metanizzazione
del Mezzogiorno, e relativi alle reti di distribuzione nel territorio
dell'obiettivo  n. 1,  di cui  al regolamento  (CEE) n.  2052/1988, e
successive modificazioni,  non incluse  nei programmi precedenti  o i
cui progetti non siano stati ancora approvati.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il  regolamento (CEE)  n. 2052/1988 del  Consiglio del
          24 giugno  1988,  relativo  alle  missioni  dei    Fondi  a
          finalita'   strutturali,   alla   loro  efficacia     e  al
          coordinamento dei loro   interventi  e    di  quelli  della
          Banca  europea    per  gli    investimenti  e   degli altri
          strumenti finanziari  esistenti,    e'  pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'  europee del  15 luglio
          1988,  n. L  185/9. Il  territorio dell'obiettivo n. 1,  di
          cui all'art. 8 del  predetto regolamento, e' costituito da:
            "1.   Le   regioni   interessate     dalla  realizzazione
          dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS  (Nomenclatura  delle
          unita'  territoriali statistiche - n.d.r.) del livello  II,
          il cui PIL pro capite   risulta,  in  base  ai  dati  degli
          ultimi  tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
          Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda  del  Nord,  i
          dipartimenti  francesi   d'Oltremare ed  altre  regioni  il
          cui  PIL  pro capite  si avvicina a quello   delle  regioni
          indicate  al  primo comma  e che vanno inserite, per motivi
          particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1".