Art. 8.
                          Entrata in vigore

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 marzo 1998
                              SCALFARO

                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                    Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della
                                             programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick