Art. 4.
                  Poteri del vicesegretario generale
  1. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in
caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate.
Nell'assenza di  un vicesegretario  generale, il  segretario generale
puo' attribuire  funzioni vicarie ad  un consigliere dei  ruoli della
presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.