Art. 4. Poteri del vicesegretario generale 1. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate. Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.