Art. 5.
                           Norme abrogative
  1.  Le  nomine  del  capo  del  Dipartimento  dei  servizi  tecnici
nazionali  e   dei  capi   dei  singoli  servizi   sono  disciplinate
dall'articolo  28 della  legge, ferma  restando la  valutazione delle
professionalita'   suggerite   dalle  specifiche   attribuzioni   del
dipartimento o servizio. Sono abrogati i  commi 1 e 3 dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il testo   dell'art. 28 della citata  legge n. 400 del
          1988 e' il seguente:
            "Art. 28  (Capi dei dipartimenti e  degli uffici).  -  1.
          I capi dei dipartimenti e degli  uffici di cui all'art.  21
          nonche'  dell'ufficio  di  segreteria    del  Consiglio dei
          Ministri sono nominati   con decreto del    Presidente  del
          Consiglio   dei     Ministri  tra    i  magistrati    delle
          giurisdizioni superiori  amministrative, gli avvocati dello
          Stato, i  dirigenti      generali    dello      Stato    ed
          equiparati,   i   professori universitari ordinari di ruolo
          o fuori ruolo in servizio".
            - Il testo dell'art. 8  del decreto del Presidente  della
          Repubblica  5  aprile 1993, n. 106 (Regolamento concernente
          la riorganizzazione ed  il    potenziamento  dei    Servizi
          tecnici    nazionali  nell'ambito    della  Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri, ai  sensi dell'art.  9 della legge
          18  maggio 1989,   n. 183), cosi'   come  modificato    dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art.    8 (Dirigenza).   - 1.  Il capo  del Dipartimento
          ed il   capo dell'ufficio    affari  amministrativi    sono
          nominati,    con decreto  del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  tra  i    dirigenti  generali  del   ruolo   dei
          consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            2.    A   ciascun   servizio   e' preposto  un  dirigente
          generale  del relativo ruolo tecnico.
            3. Il capo del Dipartimento ed  i direttori  dei  servizi
          sono  scelti tra  i dirigenti  dello Stato  in possesso  di
          diploma   di  laurea    in  ingegneria,    fisica,  scienze
          geologiche,    scienze  naturali,    scienze biologiche   o
          scienze  nautiche, nonche'   di una    adeguata  esperienza
          professionale,   almeno    triennale,  maturata  a  livello
          dirigenziale od equiparato    nell'ambito     di     organi
          o    strutture    tecnici dell'amministrazione  statale con
          competenze  specifiche    nel  settore  dell'ambiente e del
          territorio".