Art. 8.
              Attribuzioni dei coordinatori dei servizi
  1. I coordinatori preposti ai  servizi, che costituiscono le unita'
operative  di base  di  livello dirigenziale,  svolgono attivita'  di
collaborazione,  ricerca   e  studio   negli  ambiti   di  rispettiva
competenza.   Essi,   in    particolare,   forniscono   il   supporto
tecnicoamministrativo  per  l'espletamento   delle  funzioni  di  cui
all'articolo 7, comma 3.
  2. Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre, la gestione
delle risorse umane,  finanziarie e strumentali ad  essi assegnate in
conformita' agli obiettivi prefissati dal capo del dipartimento ed in
attuazione  degli  indirizzi  operativi  formulati  dai  coordinatori
preposti agli uffici.
  3. I coordinatori  dei servizi svolgono le funzioni  di vigilanza e
controllo, anche a fini di  verifica del rendimento, sul personale ad
essi assegnato.
  4. In caso di assenza o impedimento del coordinatore dell'ufficio e
fatte  salve sue  diverse disposizioni,  il coordinatore  di servizio
piu' anziano in ruolo svolge funzioni vicarie.