Art. 8. Attribuzioni dei coordinatori dei servizi 1. I coordinatori preposti ai servizi, che costituiscono le unita' operative di base di livello dirigenziale, svolgono attivita' di collaborazione, ricerca e studio negli ambiti di rispettiva competenza. Essi, in particolare, forniscono il supporto tecnicoamministrativo per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3. 2. Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi assegnate in conformita' agli obiettivi prefissati dal capo del dipartimento ed in attuazione degli indirizzi operativi formulati dai coordinatori preposti agli uffici. 3. I coordinatori dei servizi svolgono le funzioni di vigilanza e controllo, anche a fini di verifica del rendimento, sul personale ad essi assegnato. 4. In caso di assenza o impedimento del coordinatore dell'ufficio e fatte salve sue diverse disposizioni, il coordinatore di servizio piu' anziano in ruolo svolge funzioni vicarie.