Art. 9. Dirigenti responsabili di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca 1. I dirigenti non preposti ad uffici di livello dirigenziale possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attivita' di studio, ricerca, consulenza e progettazione, in relazione alle competenze istituzionali dell'amministrazione, sulla base di incarichi conferiti, per specifiche questioni, dal Presidente o dall'autorita' politica cui il dipartimento e' affidato, ovvero in conformita' a disposizioni impartite dal segretario generale. 2. Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano conferite le funzioni di cui al comma 1 le esercitano, rispettivamente, in rapporto diretto con il soggetto che ha conferito l'incarico, ovvero con il capo del dipartimento o dell'ufficio indicato nel provvedimento di conferimento, ed in rapporto diretto con il capo del dipartimento o dell'ufficio o con il dirigente generale o equiparato indicato nel provvedimento di conferimento. 3. Le funzioni di collaborazione implicano lo studio preliminare e la predisposizione di atti e provvedimenti, la formulazione di proposte e l'esercizio di attivita' ausiliarie corrispondenti alla qualifica, anche con l'assunzione di autonome iniziative, subordinatamente alle direttive ed all'intesa con il soggetto che si avvale del rapporto di collaborazione. Rientra nelle funzioni di collaboratore la partecipazione ad organi collegiali, qualora non sia connessa alla titolarita' di funzioni di direzione. 4. Le funzioni di studio implicano studi e ricerche su oggetti e per obiettivi determinati, indicati di volta in volta dal soggetto che se ne avvale, con la predeterminazione degli opportuni criteri e del termine per l'espletamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 10, con esclusione dell'art. 1, lettera f); dell'art. 2, comma 2; dell'art. 3; dell'art. 7, comma 5; dell'art. 9, ai sensi della delibera della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 6 novembre 1997. Successivamente le sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 23/E/98, hanno ammesso al visto ed alla conseguente registrazione l'art. 1, lettera f), l'art. 3 ad eccezione dell'inciso "salva diversa disposizione del Segretario generale", l'art. 7, comma 5, e l'art. 9; hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'art. 2, comma 2, nonche' all'inciso "salva diversa disposizione del Segretario generale" contenuto nell'art. 3. Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 4