Art. 9.
                  Dirigenti responsabili di progetto
               ovvero con compiti di studio e ricerca
  1.  I dirigenti  non  preposti ad  uffici  di livello  dirigenziale
possono  essere  preposti  all'attuazione   di  progetti  o  svolgere
attivita'  di   studio,  ricerca,  consulenza  e   progettazione,  in
relazione alle  competenze istituzionali  dell'amministrazione, sulla
base di incarichi conferiti, per specifiche questioni, dal Presidente
o dall'autorita' politica cui il  dipartimento e' affidato, ovvero in
conformita' a disposizioni impartite dal segretario generale.
  2. Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano conferite le
funzioni  di  cui  al  comma 1  le  esercitano,  rispettivamente,  in
rapporto diretto con il soggetto  che ha conferito l'incarico, ovvero
con   il  capo   del   dipartimento  o   dell'ufficio  indicato   nel
provvedimento di conferimento, ed in rapporto diretto con il capo del
dipartimento o dell'ufficio o con  il dirigente generale o equiparato
indicato nel provvedimento di conferimento.
  3. Le funzioni di collaborazione  implicano lo studio preliminare e
la  predisposizione  di  atti  e provvedimenti,  la  formulazione  di
proposte e  l'esercizio di  attivita' ausiliarie  corrispondenti alla
qualifica,   anche   con   l'assunzione   di   autonome   iniziative,
subordinatamente alle direttive ed all'intesa  con il soggetto che si
avvale  del rapporto  di  collaborazione. Rientra  nelle funzioni  di
collaboratore la partecipazione ad organi collegiali, qualora non sia
connessa alla titolarita' di funzioni di direzione.
  4. Le  funzioni di studio implicano  studi e ricerche su  oggetti e
per obiettivi  determinati, indicati di  volta in volta  dal soggetto
che se ne avvale, con  la predeterminazione degli opportuni criteri e
del termine per l'espletamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1997
  Atti    di  Governo,    registro    n.   111, foglio   n.   10, con
esclusione dell'art.  1,   lettera   f);   dell'art. 2,   comma    2;
dell'art.    3;  dell'art. 7,   comma 5; dell'art.  9, ai sensi della
delibera della sezione del controllo  adottata  nell'adunanza  del  6
novembre 1997.
  Successivamente   le   sezioni   riunite  della  Corte  dei  conti,
con delibera n.   23/E/98,  hanno    ammesso  al    visto  ed    alla
conseguente  registrazione  l'art.   1,  lettera  f),  l'art.   3  ad
eccezione dell'inciso "salva   diversa disposizione del    Segretario
generale",  l'art.  7, comma   5, e l'art. 9; hanno apposto  il visto
con riserva ed ordinato la conseguente   registrazione  relativamente
all'art.  2,  comma    2,   nonche'   all'inciso     "salva   diversa
disposizione  del Segretario generale" contenuto nell'art. 3.
  Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 4