(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
    1. Ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra Parte tutto  le
informazioni che possano contribuire a combattere  il  riciclaggio  e
l'impiego di proventi di reato. 
    Ai predetti fini si intende: 
    a. per "informazione", ogni dato,  elemento  o  notizia  comunque
conosciuto,  che  possa  riguardare  direttamente  o   indirettamente
operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre  utilita'
di   provenienza   illecita,   quali   definiti   dalle    rispettive
legislazioni; 
    b. per "provento", ogni vantaggio derivato da reati,  consistente
in qualsiasi  bene,  comunque  descritto,  materiale  o  immateriale,
mobile o immobile, nonche' in un documento legale o in uno strumento,
di qualsiasi tipo, comprovante  il  diritto  di  proprieta'  o  altro
diritto sul bene medesimo. 
    2.  In  particolare,  le   competenti   Autorita'   delle   Parti
effettueranno scambio di informazioni: 
    a. di carattere giuridico (la disciplina e vigilanza dei  mercati
finanziari,  nonche'  la  legislazione  nazionale  di  contrasto   al
riciclaggio); 
    b. sui flussi internazionali  di  contante  e  di  disponibilita'
valutarie, sia in forma aggregata che singoli, ove vi  sia  reciproca
disponibilita', in relazione a qualsiasi tipo di divisa,  nonche'  di
Paese di provenienza o destinazione; 
    c. sulle infrazioni finanziarie e sugli sviluppi  in  materia  di
tecniche di riciclaggio; 
    d. sulle operazioni finanziarie che  abbiano  per  oggetto  beni,
valori o altre utilita' che in base agli elementi in  possesso  delle
Autorita' competenti possano provenire da una attivita' illecita.