Articolo 2 1. Ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra Parte tutto le informazioni che possano contribuire a combattere il riciclaggio e l'impiego di proventi di reato. Ai predetti fini si intende: a. per "informazione", ogni dato, elemento o notizia comunque conosciuto, che possa riguardare direttamente o indirettamente operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita, quali definiti dalle rispettive legislazioni; b. per "provento", ogni vantaggio derivato da reati, consistente in qualsiasi bene, comunque descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonche' in un documento legale o in uno strumento, di qualsiasi tipo, comprovante il diritto di proprieta' o altro diritto sul bene medesimo. 2. In particolare, le competenti Autorita' delle Parti effettueranno scambio di informazioni: a. di carattere giuridico (la disciplina e vigilanza dei mercati finanziari, nonche' la legislazione nazionale di contrasto al riciclaggio); b. sui flussi internazionali di contante e di disponibilita' valutarie, sia in forma aggregata che singoli, ove vi sia reciproca disponibilita', in relazione a qualsiasi tipo di divisa, nonche' di Paese di provenienza o destinazione; c. sulle infrazioni finanziarie e sugli sviluppi in materia di tecniche di riciclaggio; d. sulle operazioni finanziarie che abbiano per oggetto beni, valori o altre utilita' che in base agli elementi in possesso delle Autorita' competenti possano provenire da una attivita' illecita.