Articolo 3 Le Parti stabiliscono di fornire le informazioni secondo la seguente procedura: 1) lo scambio delle informazioni viene effettuato di iniziativa o su richiesta; 2) la richiesta deve contenere le seguenti informazioni: - la denominazione dell'Autorita' che la invia; - la denominazione dell'Autorita' cui la richiesta viene inviata; - le motivazioni della richiesta ed eventuali documenti giustificativi; 3) le informazioni medesime potranno essere ulteriormente comunicate alle rispettive Autorita' giudiziarie nonche', con la preventiva autorizzazione dell'Autorita' che le ha originate e con riserva dell'applicazione delle condizioni e dei limiti previsti dal presente Accordo, ad organismi anche di altri Paesi che svolgano funzioni similari a quelle delle Autorita' competenti. 4) il rifiuto di dar corso ad una richiesta dovra' essere, in ogni caso, motivato. Prima di rifiutare l'accoglimento di una domanda di assistenza, l'Autorita' competente a cui e' stata fatta la richiesta dovra' valutare se la domanda possa essere eventualmente accolta a condizioni che essa ritenga necessarie. In tal caso, l'Autorita' richiedente e' tenuta ad uniformarsi alle condizioni poste. In ogni caso, le informazioni scambiate, d'iniziativa o su richiesta, potranno essere utilizzate ai fini fiscali.