(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
    Le Parti stabiliscono  di  fornire  le  informazioni  secondo  la
seguente procedura: 
    1) lo scambio delle informazioni viene effettuato di iniziativa o
su richiesta; 
    2) la richiesta deve contenere le seguenti informazioni: 
    - la denominazione dell'Autorita' che la invia; 
    - la denominazione dell'Autorita' cui la richiesta viene inviata;
    -  le  motivazioni  della  richiesta   ed   eventuali   documenti
    giustificativi; 
    3)  le  informazioni  medesime  potranno   essere   ulteriormente
comunicate alle rispettive  Autorita'  giudiziarie  nonche',  con  la
preventiva autorizzazione dell'Autorita' che le ha  originate  e  con
riserva dell'applicazione delle condizioni e dei limiti previsti  dal
presente Accordo, ad organismi anche  di  altri  Paesi  che  svolgano
funzioni similari a quelle delle Autorita' competenti. 
    4) il rifiuto di dar corso ad una  richiesta  dovra'  essere,  in
ogni caso, motivato. Prima di rifiutare l'accoglimento di una domanda
di assistenza,  l'Autorita'  competente  a  cui  e'  stata  fatta  la
richiesta dovra' valutare se la domanda  possa  essere  eventualmente
accolta a condizioni  che  essa  ritenga  necessarie.  In  tal  caso,
l'Autorita' richiedente e'  tenuta  ad  uniformarsi  alle  condizioni
poste. 
    In ogni  caso,  le  informazioni  scambiate,  d'iniziativa  o  su
richiesta, potranno essere utilizzate ai fini fiscali.