(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
    1) Le Autorita' competenti in materia di  controllo  valutario  e
delle operazioni di importazione e di esportazione sono: 
    - per quanto  riguarda  la  Repubblica  Italiana:  Ministero  del
Tesoro, Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di Finanza e Dipartimento
delle Dogane e delle Imposte Indirette. 
    - per quanto riguarda la Federazione Russa: Banca centrale  della
Federazione Russa. 
    Servizio federale della Russia per il controllo  sulle  valute  e
sulle esportazioni, Comitato statale delle dogane  della  Federazione
Russa,  Ministero  delle  Relazioni  economiche  con  l'estero  della
Federazione Russa, 
    2)   Le   Autorita'   competenti   in   materia   di    controllo
antiriciclaggio sono: 
    - per guanto  riguarda  la  Repubblica  Italiana:  Ministero  del
Tesoro, Banca  d'Italia,  Ufficio  Italiano  dei  Cambi,  Guardia  di
Finanza. 
    - per quanto riguarda la  Federazione  Russa:  Servizio  federale
della Russia per il controllo sulle valute e sulle esportazioni, 
    Ministero dell'interno, 
    Servizio federale di sicurezza della Russia, 
    Banca centrale della Federazione Russa. 
    Comitato statale delle dogane della Federazione Russa, 
    Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, 
    Ministero  delle  Relazioni   economiche   con   l'estero   della
Federazione Russa, 
gli altri Organi del potere esecutivo della  Federazione  Russa,  nei
limiti  della  competenza  loro  derivante  dalla  legislazione   sul
controllo e sulla vigilanza.