Art. 3.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in  lire 21  milioni annue  per ciascuno  degli anni  1998 e
2000,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione  economica  per l'anno  finanziario
1998, allo  scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.