Protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, di modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966 Articolo 1 Il punto 3 del primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo e' redatto come segue: "Comportare una partecipazione minoritaria che potra' essere limitata al settore finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, ma che non sara' inferiore al 20% del costo di produzione. Nonostante cio', tenuto conto del bilancio del film, la percentuale della partecipazione minoritaria potra' essere diminuita, fino a non meno del 10% del costo totale di produzione, qualora il suddetto costo sia superiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in lire italiane. Tuttavia, eccezionalmente, le Autorita' competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti con un bilancio inferiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in Lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo accordo".