(Protocollo - art. 1)
Protocollo  che  modifica  l'accordo  del  13  giugno  1985  tra   la
Repubblica  italiana  e   la   Repubblica   francese,   di   modifica
dell'accordo di coproduzione  cinematografica  italo-francese  del  1
                             agosto 1966 
 
                             Articolo 1 
    Il punto 3  del  primo  comma  dell'articolo  1  dell'Accordo  e'
redatto come segue: 
    "Comportare una  partecipazione  minoritaria  che  potra'  essere
limitata  al  settore  finanziario,  conformemente  al  contratto  di
coproduzione, ma  che  non  sara'  inferiore  al  20%  del  costo  di
produzione. 
    Nonostante  cio',  tenuto  conto  del  bilancio  del   film,   la
percentuale della partecipazione minoritaria potra' essere diminuita,
fino a non meno del 10% del costo totale di  produzione,  qualora  il
suddetto costo sia superiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in  lire
italiane. 
    Tuttavia, eccezionalmente, le Autorita' competenti dei due  Stati
potranno, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i
progetti con un bilancio inferiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in
Lire italiane, per favorire il funzionamento  equilibrato  di  questo
accordo".