(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2 
    Il punto 4  del  primo  comma  dell'articolo  1  dell'Accordo  e'
completato nel modo seguente: 
    "Durante  un  periodo  sperimentale  di  due  anni,   a   partire
dall'entrata in vigore del presente  Protocollo  se  risulta  che  la
suddetta condizione d'equilibrio non  e'  soddisfatta,  le  Autorita'
competenti  possono  decidere  di  comune  accordo  di  prendere   in
considerazione, nella  valutazione  di  questo  equilibrio,  un  film
nazionale dello Stato  a  svantaggio  del  quale  lo  squilibrio  sia
manifestato se viene assicurata,  nell'altro  Stato,  una  diffusione
minima garantita,  da  un  contratto  di  pre-acquisto  ufficialmente
registrato,   nel   periodo   considerato,   di    un    distributore
cinematografico titolare dell'insieme dei diritti di esercizio (sale,
video, televisioni) e che rappresenti almeno il 5% del preventivo del
film. Questa decisione e' presa dopo consultazione della  Commissione
paritetica, di cui all'articolo 3. 
    Questo meccanismo e' prorogato di due anni in due anni, salvo che
una delle Parti, tre mesi prima della scadenza, ne chieda la modifica
o intenda denunciarlo".