(Protocollo - art. 3)
                             Articolo 3 
    Viene introdotto un punto 4 bis al primo  comma  dell'articolo  1
dell'Accordo: 
    "Viene istituita  una  Commissione  paritetica  composta  da  sei
professionisti designati dalle Autorita' dei due Stati. 
    Questa Commissione e le  Autorita'  competenti  si  incontreranno
annualmente per stabilire il bilancio dettagliato degli scambi tra  i
due  Stati,  sia  in  termini  di  coproduzione  che  in  termini  di
distribuzione, al fine di  verificare  il  funzionamento  equilibrato
delle disposizioni di cui sopra".