Articolo 3 Viene introdotto un punto 4 bis al primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo: "Viene istituita una Commissione paritetica composta da sei professionisti designati dalle Autorita' dei due Stati. Questa Commissione e le Autorita' competenti si incontreranno annualmente per stabilire il bilancio dettagliato degli scambi tra i due Stati, sia in termini di coproduzione che in termini di distribuzione, al fine di verificare il funzionamento equilibrato delle disposizioni di cui sopra".