(Protocollo - art. 4)
                             Articolo 4 
    Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra  l'adempimento  delle
procedure costituzionali richieste, per quanto di competenza, ai fini
dell'entrata in vigore del presente Protocollo che avra'  effetto  il
primo giorno del secondo mese seguente il giorno di  ricezione  della
seconda notifica. Esso restera' in vigore fino a quando l'accorda del
13 giugno 1985 sara' applicabile. 
    Fatto a Venezia il 28 agosto 1997 in due originali,  ciascuno  in
lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    

    Per il Governo della               Per il Governo della
    Repubblica italiana                 Repubblica francese
    Walter Veltroni                     Catherine Trautmann


    

              Parte di provvedimento in formato grafico