Art. 12.
                     Contestazione degli addebiti
  1.  Il Ministro  dei trasporti  e della  navigazione nell'esercizio
della funzione  di vigilanza, accertata la  violazione degli obblighi
specifici  previsti da  disposizioni normative  o dalla  convenzione,
procede alla contestazione degli addebiti  fissando un termine per le
controdeduzioni.
  2. L'autorita'  vigilante di  cui all'articolo 11,  all'esito della
fase istruttoria  e previo contraddittorio con  la parte interessata,
dispone,  con  provvedimento  motivato, i  necessari  interventi  con
addebito degli eventuali oneri alla societa' di gestione.