Art. 12. Contestazione degli addebiti 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione nell'esercizio della funzione di vigilanza, accertata la violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti fissando un termine per le controdeduzioni. 2. L'autorita' vigilante di cui all'articolo 11, all'esito della fase istruttoria e previo contraddittorio con la parte interessata, dispone, con provvedimento motivato, i necessari interventi con addebito degli eventuali oneri alla societa' di gestione.