Art. 14.
                      Certificazione dei bilanci
  1.  I  bilanci  delle   societa'  di  gestione  aeroportuale,  dopo
l'approvazione  da  parte  degli organi  societari,  sono  trasmessi,
previa certificazione da parte di societa' di revisione contabile, in
conformita' alla  normativa vigente,  all'autorita' vigilante  di cui
all'articolo  11 ed  al Ministero  del tesoro  - Ragioneria  generale
dello Stato.