Art. 14. Certificazione dei bilanci 1. I bilanci delle societa' di gestione aeroportuale, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, sono trasmessi, previa certificazione da parte di societa' di revisione contabile, in conformita' alla normativa vigente, all'autorita' vigilante di cui all'articolo 11 ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.