Art. 15. E n t r a t e 1. Alla societa' di gestione aeroportuale competono tutte le entrate dirette ed indirette derivanti dall'esercizio dell'attivita' aeroportuale, come definite nell'atto di costituzione della societa', e dalla utilizzazione delle aree demaniali, secondo la normativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, all'articolo 10, comma 10, della legge 24 ottobre 1993, n. 537, all'articolo 2, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1997.
Note all'art. 15: - La legge 5 maggio 1976, n. 324, reca: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile". - Il testo del comma 10 dell'art. 10 della citata legge n. 537/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 189, della legge n. 662/1996, e' il seguente: "10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, e' annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'art. 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi: a) progressivo allineamento ai livelli medi europei; b)differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno; c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensita' del traffico nei diversi periodi della giornata; d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali; f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale". - Il testo del comma 190 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996, e' il seguente: "190. Per il periodo 1 maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1 gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come determinati dal citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economicofinanziaria". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 20 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1997, reca: "Rideterminazione della misura dell'importo base dei diritti aeroportuali per il 1997".