Art. 15.
                            E n t r a t e
  1.  Alla  societa'  di  gestione aeroportuale  competono  tutte  le
entrate dirette ed  indirette derivanti dall'esercizio dell'attivita'
aeroportuale, come definite nell'atto di costituzione della societa',
e dalla utilizzazione  delle aree demaniali, secondo  la normativa di
cui alla  legge 5  maggio 1976,  n. 324,  all'articolo 10,  comma 10,
della legge 24 ottobre 1993, n. 537, all'articolo 2, commi 189 e 190,
della legge 23  dicembre 1996, n. 662, ed al  decreto ministeriale 20
gennaio 1997.
 
                               Note all'art. 15:
            -  La legge 5 maggio 1976, n.  324, reca: "Nuove norme in
          materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al
          traffico aereo civile".
            -   Il  testo del  comma  10  dell'art.  10  della citata
          legge  n.  537/1993,  come sostituito  dall'art. 2,   comma
          189,  della legge  n.  662/1996, e' il seguente:
            "10.  La  misura  dei  diritti aeroportuali   di cui alla
          legge  5  maggio  1976,    n.      324,    e     successive
          modificazioni        e     integrazioni,    e'  annualmente
          determinata con  decreto  del Ministro   dei trasporti    e
          della  navigazione,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze, sentita la commissione di cui all'art.    9  della
          medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
               a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
            b)differenziazione    tra  gli    scali aeroportuali   in
          funzione  delle dimensioni di traffico di ciascuno;
            c)  applicazione,   per  ciascuno   scalo,  di    livelli
          tariffari  differenziati in   relazione all'intensita'  del
          traffico  nei diversi periodi della giornata;
            d)   correlazione   con il    livello    qualitativo    e
          quantitativo  dei servizi offerti;
            e)  correlazione  con le esigenze di  recupero dei costi,
          in  base a criteri   di    efficienza    e  di     sviluppo
          delle   infrastrutture aeroportuali;
            f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".
            -   Il  testo del  comma  190  dell'art.  2  della citata
          legge  n.  662/1996, e' il seguente:
            "190.  Per  il   periodo  1  maggio-10  ottobre     1996,
          i   diritti aeroportuali di  cui alla legge 5  maggio 1976,
          n. 324,   e successive  modificazioni    e    integrazioni,
          rimangono determinati  nella  misura stabilita dall'art. 1,
          comma  3,    del  decreto-legge  28  giugno 1995, n.   251,
          convertito,   con modificazioni,   dalla legge    3  agosto
          1995,   n.      351.   Dal   1   gennaio  1997,  in  attesa
          dell'emanazione del decreto di cui al comma 10    dell'art.
          10  della  legge 24 dicembre  1993, n. 537, come sostituito
          dal comma  189 del presente articolo,  gli stessi  diritti,
          come   determinati   dal   citato  art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge n. 251 del 1995,  sono aumentati  annualmente
          con    decreto  del    Ministro  dei  trasporti   e   della
          navigazione,  nella  misura  pari  al  tasso  di inflazione
          programmata  determinato  dal Governo  nel   documento   di
          programmazione economicofinanziaria".
            -   Il   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione in data 20 gennaio   1997,  pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale    n.  59    del 12 marzo 1997,   reca:
          "Rideterminazione   della misura    dell'importo  base  dei
          diritti aeroportuali per il 1997".