Art. 2. Natura e soci delle societa' di gestione aeroportuale 1. Le societa' di gestione aeroportuale sono costituite esclusivamente sotto forma di societa' di capitale, secondo la disciplina del codice civile, ed in qualita' di soci possono partecipare, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria, anche le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonche' le camere di commercio, industria ed artigianato interessati. 2. La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, che tenga in particolare conto le capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti interessati. 3. La cessione a privati delle quote di maggioranza e' subordinata all'espletamento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, mediante, pertanto, le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 4. Lo schema della procedura di selezione e' trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 533/1996 e' il seguente: "Art. 2 (Bando di selezione). - 1. Il bando di selezione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. In ogni caso, un estratto del bando e' pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale. 2. Il bando indica: a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda societa', con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facolta' agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di societa', precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo; b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza; c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda societa': le modalita' di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della societa', non inferiore a dieci anni; d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonche' la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte; f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C), al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile". "Art. 3 (Inviti, presentazione delle offerte, valutazione). - 1. Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnicoamministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda societa'. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. 2. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economicofinanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori. 3. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di societa' e dello statuto della costituenda societa'. 4. Con la lettera di invito e' richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio. 5. La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della societa' con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore". - Per il testo del comma 1-ter dell'art. 1 del decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351/1995, si vedano le note alle premesse. - Il titolo del decreto-legge n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, e' riportato nelle note alle premesse.