Art. 2.
        Natura e soci delle societa' di gestione aeroportuale
  1.   Le  societa'   di   gestione   aeroportuale  sono   costituite
esclusivamente  sotto  forma  di  societa' di  capitale,  secondo  la
disciplina  del  codice  civile,  ed  in  qualita'  di  soci  possono
partecipare, senza  il vincolo della proprieta'  maggioritaria, anche
le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonche' le camere
di commercio, industria ed artigianato interessati.
  2. La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di
procedure  ad  evidenza  pubblica   attivate  mediante  un  confronto
concorrenziale  determinato  in  base  alle previsioni  di  cui  agli
articoli  2  e 3  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  16
settembre 1996, n. 533, recante  norme sulla costituzione di societa'
miste in  materia di  servizi pubblici  degli enti  territoriali, che
tenga in  particolare conto le  capacita' tecniche e  finanziarie dei
soggetti interessati.
  3. La cessione a privati  delle quote di maggioranza e' subordinata
all'espletamento di quanto previsto  dall'articolo 1, comma 1-ter del
decreto-legge 28 giugno 1995,  n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3  agosto 1995, n. 351, mediante,  pertanto, le procedure
di  cui al  decreto-legge 31  maggio  1994, n.  322, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  4.  Lo  schema  della  procedura di  selezione  e'  trasmesso,  per
l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi
provvede entro trenta giorni dal ricevimento.
 
                                Note all'art. 2:
            -  Il  testo  degli  articoli  2 e 3 del citato D.P.R. n.
          533/1996 e' il seguente:
            "Art.  2 (Bando  di  selezione).  - 1.   Il   bando    di
          selezione    e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana - serie speciale -  e nella    Gazzetta
          Ufficiale    delle  Comunita'   europee. In ogni  caso,  un
          estratto   del   bando e'   pubblicato   in   almeno    due
          quotidiani   a  larga  diffusione  nazionale  e  in  due  a
          diffusione locale.
             2. Il bando indica:
            a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda
          societa', con particolare riferimento alle    clausole  che
          attribuiscono  speciali  diritti  e  facolta'    agli  enti
          pubblici  partecipanti,    e  del  contratto  di  societa',
          precisandosi  in ogni caso l'importo del capitale sociale e
          la   quota di esso   riservata agli  enti  pubblici,    con
          l'indicazione  dei  beni  eventualmente  conferiti a questo
          titolo;
            b)  i contenuti   essenziali   dell'eventuale  disciplina
          integrativa  concernente i   rapporti tra l'ente  promotore
          ed il socio  privato di maggioranza;
            c) la natura del servizio o  dei servizi pubblici e delle
          eventuali opere   necessarie     allo    svolgimento    del
          servizio      oggetto    della  costituenda    societa': le
          modalita'   di   effettuazione  degli    stessi  anche  con
          riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata
          della societa', non inferiore a dieci anni;
            d)    i modi   e i   termini per  la presentazione  delle
          richieste   di invito, nonche'   la documentazione  e    le
          informazioni  da    allegare  ai  fini  della  scelta   dei
          concorrenti da invitare,  con riferimento agli articoli  da
          12 a 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
            e)   i   criteri   che   saranno   seguiti   in  sede  di
          valutazione  e comparazione delle offerte;
            f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C),
          al D.Lgs.  17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile".
            "Art.  3     (Inviti,  presentazione     delle   offerte,
          valutazione).    - 1.   Per   la scelta   dei   soggetti da
          invitare  alla procedura  ristretta l'ente   o   gli   enti
          promotori       si    avvalgono    di    una    commissione
          tecnicoamministrativa, composta  da esperti nelle   materie
          pertinenti all'oggetto sociale della costituenda  societa'.
          Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 17 marzo
          1995, n. 157.
            2.  La  lettera  d'invito   indica, in ordine decrescente
          d'importanza, gli elementi che dovranno  essere    indicati
          nell'offerta  e  che  saranno  valutati   ai   fini   della
          scelta  del  contraente,  con   particolare riferimento  ad
          un  piano    economicofinanziario,  esteso  all'intero arco
          temporale   indicato   nel    bando,    nel  quale    siano
          specificate,    fra l'altro:   le caratteristiche  tecniche
          del   servizio; le   condizioni economiche   che    saranno
          praticate  all'utenza,  eventualmente  anche sotto forma di
          tariffe differenziate  per  fasce;  gli  eventuali  servizi
          accessori.
            3.    Alla lettera  di  invito  deve essere  allegato  lo
          schema  del contratto di societa'  e  dello  statuto  della
          costituenda societa'.
            4.   Con   la   lettera   di   invito e'  richiesta  agli
          offerenti   la presentazione   di un    progetto    tecnico
          concernente  la gestione  del servizio.
            5.  La    commissione  di    cui  al   comma 1   forma la
          graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei
          criteri di cui al comma 2 e la  comunica  all'ente  o  agli
          enti  promotori  per  la costituzione della societa' con il
          soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore".
            - Per   il testo del    comma  1-ter    dell'art.  1  del
          decreto-legge  n.  251/1995, convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 351/1995, si vedano le note alle premesse.
            -   Il   titolo   del     decreto-legge   n.    332/1994,
          convertito,    con  modificazioni, dalla legge n. 474/1994,
          e' riportato nelle note alle premesse.