Art. 4.
                           Atto costitutivo
  1.  L'atto  costitutivo  della societa'  di  gestione  aeroportuale
indica specificatamente:
  a)  che  l'oggetto  principale dell'attivita'  societaria  consiste
nello sviluppo, progettazione,  realizzazione, adeguamento, gestione,
manutenzione  ed  uso  degli  impianti  e  delle  infrastrutture  per
l'esercizio  dell'attivita'  aeroportuale,  nonche'  nelle  attivita'
connesse o collegate purche' non a carattere prevalente;
  b)  che  i  risultati  dell'esercizio delle  attivita'  connesse  o
collegate di  cui alla lettera  a) sono separatamente  evidenziati ed
illustrati, in maniera  chiara e distinta, nei bilanci ed  in tutti i
documenti contabili;
  c)  la misura  minima  della partecipazione  dei  soci pubblici  al
capitale sociale non  inferiore al quinto, al fine  di assicurarne il
diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
  d)  che l'ingresso  di  altri enti  locali  nella societa'  avviene
mediante un corrispondente aumento del capitale sociale;
  e) l'esclusione, fino  al 31 dicembre del terzo anno  dalla data di
costituzione  della societa',  di  atti  di cessione  di  quote o  di
azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto
idoneo a  determinare la perdita  della posizione di  maggioranza del
socio privato, qualora esistente  al momento della costituzione della
societa' mista;
  f)  le modalita'  e le  condizioni per  la cessione  di quote  o di
azioni, costituzione di diritti reali  sulle stesse e ogni altro atto
idoneo a  determinare la perdita  della posizione di  maggioranza del
soggetto che la detiene;
  g) la quota delle azioni da  riservare, in caso di collocazione sul
mercato, all'azionariato diffuso.