Art. 4. Atto costitutivo 1. L'atto costitutivo della societa' di gestione aeroportuale indica specificatamente: a) che l'oggetto principale dell'attivita' societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attivita' aeroportuale, nonche' nelle attivita' connesse o collegate purche' non a carattere prevalente; b) che i risultati dell'esercizio delle attivita' connesse o collegate di cui alla lettera a) sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili; c) la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; d) che l'ingresso di altri enti locali nella societa' avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale; e) l'esclusione, fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di costituzione della societa', di atti di cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato, qualora esistente al momento della costituzione della societa' mista; f) le modalita' e le condizioni per la cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene; g) la quota delle azioni da riservare, in caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso.