Art. 5.
            Rapporti societari tra enti pubblici e privati
  1. I rapporti tra soci  pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita
del potere di  controllo da parte degli enti  pubblici, sono regolati
da  appositi accordi  da perfezionarsi  al momento  dell'ingresso del
privato nella societa' di capitale, in modo da assicurare il corretto
svolgimento del  servizio e la permanente  verifica della conformita'
dell'assetto  societario  all'interesse  pubblico alla  gestione  del
servizio, prevedendo  anche cause  di risoluzione o  scioglimento del
vincolo sociale.
  2.  Lo schema  dell'accordo  e' trasmesso,  per l'approvazione,  al
Ministero dei  trasporti e  della navigazione  che vi  provvede entro
trenta giorni dal ricevimento.