Art. 5. Rapporti societari tra enti pubblici e privati 1. I rapporti tra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella societa' di capitale, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformita' dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale. 2. Lo schema dell'accordo e' trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.