Art. 6.
                          Gestioni esistenti
  1.  Entro  sei  mesi  dall'entrata in  vigore  del  regolamento,  i
soggetti titolari di gestioni  parziali aeroportuali, anche in regime
di precariato,  che hanno attivato  la procedura di  cui all'articolo
17, comma 1, del decreto legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni,  dalla legge  23 maggio  1997, n.  135, si  adeguano a
quanto stabilito dalle precedenti disposizioni.
 
                                Nota all'art. 6:
            -    Per  il   testo   del comma   1 dell'art.   17   del
          decreto-legge  n.  67/1997, convertito,  con modificazioni,
          dalla legge  n. 135/1997, si vedano le note alle premesse.