Art. 6. Gestioni esistenti 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime di precariato, che hanno attivato la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si adeguano a quanto stabilito dalle precedenti disposizioni.
Nota all'art. 6: - Per il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, si vedano le note alle premesse.