Art. 10.
  1. All'articolo  25, comma  2, del  decreto legislativo  3 febbraio
1997, n. 52, la parola: "prima" e' soppressa.
 
           Nota all'art. 10:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n.  52, ved. nelle  note alle premesse. Si riporta di
          seguito l'art. 25, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 25  (Scheda informativa  in materia di  sicurezza).
          -   1. Per consentire  agli utilizzatori  professionali  di
          prendere  le    misure  necessarie  per     la   protezione
          dell'ambiente,  nonche' della  salute e della sicurezza sul
          luogo di    lavoro,  il  fabbricante,  l'importatore  o  il
          distributore   che   immette  sul    mercato  una  sostanza
          pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo
          o per  via  elettronica,  al  destinatario  della  sostanza
          stessa,  una  scheda informativa in materia di sicurezza in
          occasione o  anteriormente alla prima  fornitura;  egli  e'
          tenuto  altresi' a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza
          di  ogni  nuova  informazione  al  riguardo,   una   scheda
          aggiornata.
            2.   La scheda  di cui  al  comma 1  deve essere  redatta
          in  lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni  da
          adottarsi  con decreto del  Ministro  della  sanita'  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione  del presente
          decreto, in  conformita' alle   direttive  comunitarie;  la
          scheda  deve  riportare,    come  informazione,  la data di
          compilazione e dell'eventuale aggiornamento".