Art. 11.
  1. Alla tabella B, parte B,  punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono
sostituite dalle seguenti: "Tabella B".
 
           Nota all'art. 11:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n.  52, ved. nelle  note alle premesse. Si riporta di
          seguito  la  tabella  B,  punto  4.2.,  come modificata dal
          presente decreto:
            "4.2. Se, per  uno  o  piu'  degli  effetti  indicati  in
          Tabella  B,  parte  A,  il    NOAEL  o LOAEL   non e' stato
          determinato,  la caratterizzazione del rischio relativa  ad
          ognuno di tali effetti  deve comprendere  una  valutazione,
          basata    sulle informazioni quantitative   e/o qualitative
          relative    all'esposizione     della     popolazione    in
          esame,     della probabilita'  che  l'effetto in  questione
          si  verifichi. Dopo   aver proceduto   alla    valutazione,
          l'Unita'     di  notifica  decide  quale conclusione,   tra
          le    quattro     previste   all'art.     34,   sia      di
          applicazione".