Art. 11. 1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: "Tabella B".
Nota all'art. 11: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito la tabella B, punto 4.2., come modificata dal presente decreto: "4.2. Se, per uno o piu' degli effetti indicati in Tabella B, parte A, il NOAEL o LOAEL non e' stato determinato, la caratterizzazione del rischio relativa ad ognuno di tali effetti deve comprendere una valutazione, basata sulle informazioni quantitative e/o qualitative relative all'esposizione della popolazione in esame, della probabilita' che l'effetto in questione si verifichi. Dopo aver proceduto alla valutazione, l'Unita' di notifica decide quale conclusione, tra le quattro previste all'art. 34, sia di applicazione".