Art. 12. 1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13". 2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nel titolo, la parola: "rischio" e' sostituita dalla seguente "pericolo". 3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 12: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito il titolo dell'allegato A, come modificato dal presente decreto: "Allegato A (art. 13)". - Si riporta di seguito il titolo dell'allegato II come modificato dal presente decreto: "Allegato II (art. 20): simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi". - Si riporta di seguito l'allegato VII, parte D, lettere C e C 1.1., come modificato dal presente decreto: "C. Informazioni richieste per i fascicoli tecnici di cui all'articolo 12. Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione che dovra' essere sottoposta alle autorita' competenti. Per la valutazione delle proprieta' del polimero si puo' tener conto delle informazioni disponibili relative alle proprieta' del(i) monomero(i). Fatto salvo l'art. 3, comma 1, le prove devono essere effettuate conformemente alle metodologie riconosciute e raccomandate dai competenti organismi internazionali, qualora tali raccomandazioni esistano. Deve essere indicato il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove. C.1. POLIMERI SOTTOPOSTI A UN INSIEME DI PROVE ORDINARIO C.1.1. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantita' 5 1 t/anno o in quantita' 5 5t; In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo 7, indicate nell'allegato VII, parte A, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri. 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.2.1. Peso molecolare medio numerico 1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM) 1.2.3. Identita' e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legati al polimero 1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identita' e frequenza dei gruppi funzionali reattivi 1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti 1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero e' stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente 3. PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA 3.6.1. Estraibilita' in acqua Fatto salvo l'art. 16, comma 1, ulteriori prove possono essere richieste in taluni casi, ad esempio: - fotostabilita' se il polimero non e' specificamente reso stabile alla luce; - estraibilita' a lungo termine (test di lisciviazione). A seconda dei risultati di questa prova, possono essere richieste caso per caso prove appropriate di lisciviazione".