Art. 12.
  1. All'allegato  A al decreto  legislativo 3 febbraio 1997,  n. 52,
nella  parentesi,  le  parole:  "articolo 1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "articolo 13".
  2. All'allegato II del decreto  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
nel  titolo,  la  parola:  "rischio"  e'  sostituita  dalla  seguente
"pericolo".
  3. All'allegato  VII, parte D,  del decreto legislativo  3 febbraio
1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera  C, terzo capoverso, le parole:  "paragrafo 1 della
direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
  b) alla  lettera C.1.1,  punto 3.6.1,  primo capoverso,  le parole:
"paragrafo  1  della  direttiva  67/548/CEE"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 1".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Flick,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e  della programmazione
                                   economica
                                   Bersani,  Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                   Ronchi, Ministro dell'ambiente
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 12:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n.  52, ved.  nelle note alle premesse.   Si  riporta
          di  seguito  il titolo dell'allegato A, come modificato dal
          presente decreto:
             "Allegato A (art. 13)".
            - Si riporta di seguito  il titolo dell'allegato II  come
          modificato dal presente decreto:
              "Allegato II (art. 20):
            simboli   e  indicazioni  di  pericolo delle  sostanze  e
          preparati pericolosi".
            - Si   riporta di   seguito l'allegato    VII,  parte  D,
          lettere C  e C 1.1., come modificato dal presente decreto:
            "C.    Informazioni      richieste    per   i   fascicoli
          tecnici  di  cui all'articolo 12.
            Qualora   non   sia   tecnicamente    possibile   o   non
          risulti  scientificamente     necessario      fornire   una
          determinata    informazione,  occorre  addurre  un'adeguata
          motivazione  che dovra' essere  sottoposta  alle  autorita'
          competenti.
            Per    la valutazione  delle proprieta'  del polimero  si
          puo'  tener conto delle informazioni disponibili   relative
          alle proprieta' del(i) monomero(i).
            Fatto  salvo  l'art. 3, comma  1, le prove devono  essere
          effettuate conformemente  alle  metodologie    riconosciute
          e  raccomandate  dai competenti  organismi  internazionali,
          qualora  tali  raccomandazioni esistano.
            Deve  essere    indicato il nome  dell'ente o degli  enti
          responsabili delle prove.
             C.1. POLIMERI SOTTOPOSTI A UN INSIEME DI PROVE ORDINARIO
            C.1.1. Polimeri   immessi sul  mercato    comunitario  in
          quantita'  5 1 t/anno o in quantita' 5 5t;
            In  aggiunta  alle    informazioni  e alle prove di   cui
          all'articolo 7, indicate  nell'allegato  VII,  parte  A, si
          richiedono    le    seguenti  informazioni  specifiche  sui
          polimeri.
            1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA
            1.2.1. Peso molecolare medio numerico
            1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)
            1.2.3.  Identita'  e  concentrazione  dei    monomeri  di
          partenza e delle sostanze di partenza che saranno legati al
          polimero
            1.2.4. Indicazione dei gruppi    terminali,  identita'  e
          frequenza dei gruppi funzionali reattivi
            1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti
            1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti
            2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
            2.1.1.5.  Una dichiarazione  corredata delle informazioni
          pertinenti  che  indichi    se  il    polimero  e'    stato
          sviluppato  in modo  da essere degradabile nell'ambiente
            3. PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
            3.6.1. Estraibilita' in acqua
            Fatto    salvo  l'art.   16, comma   1, ulteriori   prove
          possono  essere richieste in taluni casi, ad esempio:
            - fotostabilita' se il polimero   non  e'  specificamente
          reso stabile alla luce;
            - estraibilita' a lungo termine  (test di lisciviazione).
          A  seconda  dei  risultati  di questa prova, possono essere
          richieste   caso   per   caso    prove    appropriate    di
          lisciviazione".