Art. 2.
  1. All'articolo 2  del decreto legislativo 3 febbraio  1997, n. 52,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al  comma 1, lettera  c), dopo la  parola: "sostanza" e  dopo la
parola: "monomeriche" e' inserito il seguente segno di interpunzione:
",";
  b)  al comma  2, lettera  c), le  parole: "sono  infiammabili" sono
sostituite dalle seguenti: "si infiammano".
 
           Nota all'art. 2:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997,  n.  52, vedasi nelle note alle premesse.  Si riporta
          di seguito l'art. 2, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  decreto
          si intende per:
            a)  sostanze:   gli elementi chimici  ed i loro composti,
          allo  stato  naturale  o    ottenuti  mediante    qualsiasi
          procedimento    di  produzione,  compresi    gli   additivi
          necessari  per  mantenere  la stabilita'  dei prodotti    e
          le  impurezze   derivati   dal  procedimento impiegato,  ma
          esclusi i solventi che  possono    essere  eliminati  senza
          incidere sulla stabilita' delle sostanze e senza modificare
          la loro composizione;
            b)  preparati:   le miscele o le  soluzioni costituite da
          due  o piu' sostanze;
            c)   polimero: una   sostanza,   composta    di  molecole
          caratterizzate  dalla   sequenza  di  uno  o  piu' tipi  di
          unita'   monomeriche,    che  comprenda  una    maggioranza
          ponderale  semplice  di    molecole  contenenti  almeno tre
          unita'  monomeriche aventi un legame  covalente con  almeno
          un'altra   unita'  monomerica  o  altro    reagente  e  sia
          costituita da meno di una maggioranza   ponderale  semplice
          di  molecole    dello stesso peso molecolare. Tali molecole
          debbono  essere    distribuite  su  una   gamma   di   pesi
          molecolari   in   cui   le differenze  di  peso  molecolare
          siano principalmente  attribuibili   a   differenze     nel
          numero    di    unita'  monomeriche.  Nel  contesto di tale
          definizione per "unita' monomerica" si  intende la    forma
          sottoposta a  reazione di  un  monomero in  un polimero;
            d)  notifica:   gli atti, con le  informazioni richieste,
          presentati, all'unita' di notifica di cui   all'art.  27  o
          all'autorita'   competente   di     altro  Stato     membro
          dell'Unione europea,  dal notificante  quale definito  alla
          lettera i);
            e)  immissione  sul   mercato: la messa a disposizione di
          terzi e, in ogni  caso,   l'importazione   nel   territorio
          doganale  dell'Unione europea;
            f)  ricerca  e  sviluppo  scientifici: la sperimentazione
          scientifica o le  analisi    o   le    ricerche    chimiche
          effettuate      in    condizioni  controllate,  comprese la
          determinazione delle proprieta' intrinseche, degli  effetti
          e   dell'efficacia,   nonche'   le ricerche    scientifiche
          relative allo sviluppo del prodotto;
            g)  ricerca  e    sviluppo  di  processo:  ogni ulteriore
          sviluppo di una sostanza nel corso del quale i  settori  di
          applicazione  della  sostanza  stessa   vengono controllati
          utilizzando impianti  pilota o  prove di produzione;
            h)   EINECS    (Inventario    Europeo  delle     Sostanze
          Commerciali Esistenti): l'inventario europeo delle sostanze
          commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del
          18 settembre 1981;
            i)  notificante:  la  persona che presenta la notifica di
          cui al punto d), che puo' essere:
            1) per  le sostanze fabbricate nell'Unione   europea,  il
          fabbricante che immette sul mercato una sostanza  in quanto
          tale o incorporata in un preparato;
            2)  per le sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea,
          la  persona  stabilita    nell'Unione  europea    che   sia
          responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una
          sostanza,  in quanto tale o incorporata in un  preparato, o
          la  persona stabilita nella comunita',  che, allo scopo  di
          presentare   una  notifica  per  una  determinata  sostanza
          immessa sul  mercato  comunitario,  in  quanto    tale    o
          incorporata    in   un preparato,    e'    designata    dal
          fabbricante   come   suo   unico rappresentante.
            2. Ai   sensi del   presente decreto    sono  considerati
          pericolosi le sostanze ed i preparati:
            a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi,
          pastosi  o  gelatinosi    che,    anche    senza   l'azione
          dell'ossigeno  atmosferico, possono provocare  una reazione
          esotermica con rapida    formazione  di  gas  e  che,    in
          determinate  condizioni  di    prova,  detonano, deflagrano
          rapidamente o esplodono   in seguito a  riscaldamento    in
          condizione di parziale contenimento;
            b) comburenti: le sostanze ed i  preparati che a contatto
          con altre sostanze, soprattutto  se infiammabili, provocano
          una  forte reazione esotermica;
            c)   estremamente    infiammabili:  le    sostanze  ed  i
          preparati  liquidi  con    i  punto    di   infiammabilita'
          estremamente  basso   ed un  punto di ebollizione  basso  e
          le  sostanze  ed i  preparati  gassosi  che  a  temperatura
          e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;
               d) facilmente infiammabili:
            1)   le sostanze  ed  i  preparati che,  a  contatto  con
          l'aria,  a temperatura   ambiente   e senza   apporto    di
          energia,  possono   subire innalzamenti termici e da ultimo
          infiammarsi;
            2)  le  sostanze  ed  i preparati  solidi   che   possono
          facilmente  infiammarsi  dopo  un    breve contatto con una
          sorgente  di accensione e che continuano  a  bruciare  o  a
          consumarsi   anche  dopo  il  distacco  della  sorgente  di
          accensione;
            3)   le   sostanze   ed    i  preparati    liquidi     il
          cui   punto d'infiammabilita' e' molto basso;
            4)  le  sostanze  ed  i  preparati    che, a contatto con
          l'acqua o l'aria umida,  sprigionano    gas    estremamente
          infiammabili   in  quantita' pericolose;
            e) infiammabili:  le sostanze ed  i preparati liquidi con
          un basso punto di infiammabilita';
            f)    molto tossici:   le  sostanze ed  i preparati  che,
          in caso   di inalazione,   ingestione   o      assorbimento
          cutaneo,    in    piccolissime  quantita',   possono essere
          letali oppure  provocare lesioni  acute o croniche;
            g) tossici: le sostanze ed i  preparati che, in  caso  di
          inalazione,  ingestione    o  assorbimento    cutaneo,   in
          piccole quantita',  possono essere letali oppure  provocare
          lesioni acute o croniche;
            h)  nocivi: le   sostanze ed i preparati che, in  caso di
          inalazione, ingestione  o  assorbimento   cutaneo,  possono
          essere  letali  oppure provocare lesioni acute o croniche;
            i)  corrosivi:    le sostanze   ed i   preparati che,   a
          contatto  con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi
          un'azione distruttiva;
            l)   irritanti: le    sostanze  ed    i  preparati    non
          corrosivi,   il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto
          con la pelle  o  le  mucose  puo'  provocare  una  reazione
          infiammatoria;
            m)  sensibilizzanti: le sostanze ed  i preparati che, per
          inalazione o  assorbimento  cutaneo,  possono   dar   luogo
          ad  una  reazione  di ipersensibilizzazione  per   cui  una
          successiva      esposizione    alla sostanza o al preparato
          produce reazioni avverse caratteristiche;
            n) cancerogeni:  le sostanze  ed i  preparati che,    per
          inalazione,  ingestione   o assorbimento  cutaneo,  possono
          provocare  il cancro  o aumentarne la frequenza;
            o)  mutageni:  le sostanze  ed  i   preparati che,    per
          inalazione,  ingestione  o  assorbimento cutaneo,   possono
          produrre  difetti  genetici  ereditari  o   aumentarne   la
          frequenza;
            p) tossici  per il ciclo  riproduttivo: le sostanze ed  i
          preparati   che,      per     inalazione,     ingestione  o
          assorbimento  cutaneo,   possono provocare o  rendere  piu'
          frequenti  effetti nocivi non ereditari nella prole o danni
          a carico   della funzione o  delle  capacita'  riproduttive
          maschili o femminili;
            q)    pericolosi per   l'ambiente:   le sostanze   ed   i
          preparati    che,  qualora  si  diffondano   nell'ambiente,
          presentano   o   possono   presentare  rischi     immediati
          differiti   per     una   o   piu'      delle    componenti
          ambientali".