Art. 3.
  1.  All'articolo 4,  comma 3,  del decreto  legislativo 3  febbraio
1997,  n. 52,  la  parola: "rischio"  e'  sostituita dalla  seguente:
"pericolo".
 
           Nota all'art. 3:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997,  n.   52, ved.  nelle note alle premesse.  Si riporta
          di seguito  l'art. 4, comma 3, come modificato dal presente
          decreto:
            "3.   Per   le   sostanze   elencate   nell'allegato   I,
          devono     essere  utilizzate    la    classificazione    e
          l'etichettatura  armonizzate  ivi indicate; per determinare
          sostanze   pericolose sono riportati anche  i  limiti    di
          concentrazione   ed   eventuali  altri  parametri  atti  ad
          identificare il   pericolo per   la salute  umana    o  per
          l'ambiente   dei  preparati    contenenti    le    suddette
          sostanze  che  contengano   come impurezza  altre  sostanze
          pericolose".