Art. 3. 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "rischio" e' sostituita dalla seguente: "pericolo".
Nota all'art. 3: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 4, comma 3, come modificato dal presente decreto: "3. Per le sostanze elencate nell'allegato I, devono essere utilizzate la classificazione e l'etichettatura armonizzate ivi indicate; per determinare sostanze pericolose sono riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali altri parametri atti ad identificare il pericolo per la salute umana o per l'ambiente dei preparati contenenti le suddette sostanze che contengano come impurezza altre sostanze pericolose".