Art. 4.
  1.  All'articolo 5,  comma 1,  del decreto  legislativo 3  febbraio
1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo  le parole:  "all'articolo 13", le  parole: "comma  5" sono
soppresse;
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "  a) sono  state notificate  all'unita' di  notifica ai  sensi del
presente decreto;".
 
           Nota all'art. 4:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997,  n.   52, ved.  nelle note alle premesse.  Si riporta
          di seguito  l'art. 5, comma 1, come modificato dal presente
          decreto:
            "Art.  5 (Obblighi  generali).  - 1.  Fatto  salvo quanto
          previsto all'art. 13,   le sostanze   in  quanto  tali    o
          contenute  in preparati, possono essere immesse sul mercato
          soltanto   se   sono  state  rispettate  le    disposizioni
          relative   alle   schede informative    in    materia    di
          sicurezza di cui all'art. 25 e se le sostanze stesse:
            a)   sono   state notificate  all'unita'  di  notifica ai
          sensi  del presente decreto;
            b) sono state imballate    ed  etichettate  conformemente
          agli articoli 19, 20,  21 e  22, nonche' ai  criteri di cui
          all'allegato  VI    ed  ai risultati delle   prove previste
          dagli   allegati VII  e  VIII,    salvo  se  trattasi    di
          preparati    per   i   quali    altre  normative  prevedono
          disposizioni specifiche".