Art. 4. 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono soppresse; b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) sono state notificate all'unita' di notifica ai sensi del presente decreto;".
Nota all'art. 4: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 5, comma 1, come modificato dal presente decreto: "Art. 5 (Obblighi generali). - 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13, le sostanze in quanto tali o contenute in preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza di cui all'art. 25 e se le sostanze stesse: a) sono state notificate all'unita' di notifica ai sensi del presente decreto; b) sono state imballate ed etichettate conformemente agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonche' ai criteri di cui all'allegato VI ed ai risultati delle prove previste dagli allegati VII e VIII, salvo se trattasi di preparati per i quali altre normative prevedono disposizioni specifiche".