Art. 5.
  1. All'articolo 6, del decreto  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma 2,  dopo  la  parola:  "soggetti", sono  inserite  le
seguenti: "di cui al comma 1";
  b) al comma  3, le parole: "dal notificante"  sono sostituite dalle
seguenti: "dal fabbricante, dall'importatore".
 
           Nota all'art. 5:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997,  n.   52, ved.  nelle note alle premesse.  Si riporta
          di seguito  l'art. 6, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 6 (Obbligo di ricerca). -  1.  I  fabbricanti,  gli
          importatori  e i   distributori   di   sostanze  pericolose
          che   non   figurano   ancora nell'allegato   I,   ma  sono
          incluse    nell'EINECS,    sono  obbligati    ad effettuare
          idonee  ricerche  per  conoscere  i  dati   pertinenti   ed
          accessibili     esistenti     per  quanto    riguarda    le
          proprieta' di  tali sostanze.
            2. In  base alle informazioni acquisite    ai  sensi  del
          comma    1, gli stessi   soggetti   di    cui  al  comma  1
          devono  imballare   nonche' etichettare    provvisoriamente
          tali    sostanze   conformemente a   quanto stabilito dagli
          articoli 19, 20, 21   e 22,  nonche'  dai  criteri  di  cui
          all'allegato VI.
            3.    Qualora  per    determinate    sostanze    iscritte
          nell'EINECS   siano stati ottenuti  dati    mediante  prove
          effettuate  con    metodi  diversi  da  quelli     definiti
          nell'allegato    V,      e     sorgano     dubbi      sulla
          classificazione        provvisoria       adottata       dal
          fabbricante, dall'importatore  o dal  distributore,   fatto
          salvo  quanto   previsto dalla legge  23 dicembre 1978,  n.
          833,   art. 32, il   Ministero della  sanita'  convoca  una
          conferenza   di   servizi   cui   partecipano  i  Ministeri
          interessati all'attuazione   del  presente    decreto,  per
          valutare    se i dati    sono    adeguati    per  procedere
          alla   classificazione   ed etichettatura ovvero   se  sono
          necessarie  nuove  prove    da effettuarsi conformemente ai
          metodi definiti  dall'allegato V;   tale valutazione  tiene
          anche  conto   dell'esigenza di ridurre al minimo  le prove
          sugli animali vertebrati".