Art. 6.
  1. All'articolo  11, comma  1, del  decreto legislativo  3 febbraio
1997,  n.  52,  le  parole:  "ciascuno  dei"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "tutti i".
 
           Nota all'art. 6:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n.  52, ved. nelle  note alle premesse. Si riporta di
          seguito  l'art.  11,  comma 1, come modificato dal presente
          decreto:
            "Art. 11  (Quantitativi per  sostanze fabbricate    fuori
          dall'Unione  europea).    -  1.    Qualora,  per   sostanze
          fabbricate  fuori dall'Unione europea, esista piu'  di  una
          notifica   per   una   sostanza   prodotta   dallo   stesso
          fabbricante,  il quantitativo  annuo e cumulativo   immesso
          sul   mercato     comunitario    e'    determinato    dalla
          Commissione  europea  e dall'unita' di  notifica sulla base
          delle  informazioni presentate ai sensi dell'art.  7, comma
          1,  dell'art. 8,  comma 1, e  dell'art. 14.  L'obbligo   di
          effettuare    prove supplementari   ai sensi   dell'art. 7,
          commi 4, 5 e 6, ricade su tutti i notificanti".